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01 dicembre 2014
Richiesta

Vorrei sapere se un supermercato può avere al suo interno uno scaffale chiuso a chiave con su scritto PARAFARMACIA, senza farrmacista e nel quale ci sono parafarmaci a vendita esclusiva di farmacie e parafarmacie.

è legale appropriarsi del titolo di PARAFARMACIA quando non lo è?

 

 

 

Consulenza

Il Ministero della Salute ha stabilito qualche tempo fa le regole per le parafarmacie, sottolineando la distinzione tra due differenti modalità

 

di vendita al pubblico, già in realtà previste dalla normativa allora vigente: si tratta della differenza sostanziale per cui alcuni esercizi potranno vendere tutti i farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta, mentre per altri il cerchio si restringe ai soli medicinali di automedicazione (OTC). In considerazione delle novità sulle liberalizzazioni (non solo legge Bersani ma anche decreto Salva Italia e Cresci Italia) occorre, quindi, distinguere i requisiti nel caso di esercizi che vendono solo OTC ed esercizi che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.

 

La differenza tra i due esercizi è l’accessibilità diretta del cittadino ai farmaci, da cui restano esclusi i medicinali SOP: i farmaci senza obbligo di ricetta di fascia C che non possono essere oggetto di pubblicità al consumatore.

 

A parte la differenziazione di cui sopra, le regole sono pressoché le medesime, come:

- la segnalazione al responsabile della farmacovigilanza della Asl di riferimento tutte le sospette reazioni avverse di cui viene a conoscenza;

- la registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitari;

 

- la comunicazione di ogni variazione o cessazione dell’attività di vendita.

 

Il decreto è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni con alcune modifiche rispetto al testo anticipato nei giorni scorsi e contiene, secondo quanto previsto dalla manovra finanziaria Monti (decreto Salva Italia): “i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività di farmacovigilanza” che dovranno essere rispettati entro 120 giorni.

 

Devono inoltre essere sempre presenti uno o più farmacisti, per tutto l’orario di apertura dell’esercizio, anche se i farmaci di automedicazione potranno essere direttamente e liberamente accessibili ai cittadini. I locali dovranno prevedere appositi spazi per il settore amministrativo (ricezione materiale e registrazione), la vendita e separatamente per la conservazione dei medicinali, i servizi e lo spogliatoio per il personale. Inoltre una apposita insegna, di colore diverso dal verde, dovrà indicare in modo chiaro la tipologia di farmaci in vendita.

Avv. Paolo Leopardi

 

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