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19 maggio 2015
Richiesta

Sono in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di farmaci. Gradire avere un vostro parere sulle procedure di trasferimento della merce dalla farmacia al sito all'ingrosso.

Consulenza

 La normativa di cui al D.Lgs. 219/2006 impone specifici obblighi del titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso. In relazione alle procedure di trasferimento dei medicinali l'art. 104 del decreto legislativo citato, al comma1 lett. e), prevede anzitutto che "il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a conservare una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione di entrata e di uscita, almeno le informazioni seguenti:

1) data;

2) denominazione del medicinale;

3) quantitativo ricevuto o fornito;

4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista;

5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi.".

Considerato che, quasi certamente, l'attività di grossista verrà svolta sotto la medesima partita IVA di vendita al dettaglio, da punto di vista fiscale dovranno tenersi separatamente registri IVA per ogni attività esercitata e fatturare le operazioni con adozione di distinte serie numeriche (contabilità separata).

Tenuto altresì conto che del meccanismo della ventilazione IVA per le vendite al dettaglio, i passaggi "interni" di beni tra la farmacia e il magazzino dell'attività all'ingrosso dovranno essere annotati nei registri IVA (o in un apposito registro per i passaggi interni), distintamente per aliquota, al prezzo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Si evidenzia che in tali passaggi l'IVA non è dovuta e non vi è obbligo di fatturazione (circolare 22 maggio 1981 n. 18 del Ministero delle Finanze), pertanto la bolla riportante anche tutti gli elementi richiesti dall'art. 104, costituisce documentazione sufficiente a supporto del movimento interno.

 Studio Brunello

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