Utifar
Gardenale ad uso veterinario
Un cliente mi presenta una ricetta medica veterinaria "bianca" di Gardenale. Posso accettarla? Inoltre come mi devo comportare al momento della compilazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti?
Il prodotto medicinale Gardenale contiene il p.a. fenobarbitale iscritto in tabella II Sez. B. E' autorizzato per l'uso umano e richiede ricetta da rinnovare volta per volta (art. 45, comma 6, DPR 309/90).
L'utilizzo di medicinali autorizzati per uso sull'uomo possono essere prescritti anche per uso veterinario sulla base di quanto disposto dall'art.10, (uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti), comma 1, D.L.vo 193/2006:
"1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile";
Il concetto è richiamato al punto 19, Tabella 5 F.U. XII pagina 1347.
Per quanto esposto il medicinale in questione può essere prescritto per animali da compagnia/affezione e dispensato previa presentazione di ricetta "bianca" intestata del medico veterinario non ripetibile. Ciò vale anche per gli equidi quando non destinati alla produzione di alimenti. Recita infatti il 2° comma, art. 10, D.L.vo 193/2006 "2: in deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria"
Se trattasi invece di prescrizione, dello stesso medicinale ma per animale destinato alla produzione di alimenti, occorre sia redatta su ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia come si evince dall'art. 76, comma 7, D.L.vo 193/2006 che espressamente richiama l'articolo 11 del medesimo decreto ove sono elencati gli usi dei medicinali "in deroga" per animali destinati alla produzione di alimenti (Art. 11. Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti). Si veda anche il punto 17, Tabella 5, F.U. XII, pagina 1347