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31 agosto 2008
Richiesta

E' obbligatoria la fotocopia della ricetta per la detrazione del ticket anche se lo scontrino riporta la descrizione del farmaco soggetto al ticket?

Consulenza

La legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2007) al comma 28 dell'unico articolo prevede: Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... omissis ... b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario". Indicando sullo scontrino fiscale (o sulla fattura) rilasciabile dalle farmacie la natura del bene, in questo caso la differenza tra il prezzo del medicinale erogato e quello di riferimento (ticket) sembrerebbe soddisfatto il requisito richiesto. La dicitura sullo scontrino (o sulla fattura), che può essere, a seconda del programma adottato dalla farmacia ad esempio: farmaco, medicinale, ticket-ricetta, consente al paziente di detrarre la relativa spesa sanitaria per acquisto di medicinali. Il Ministero non si é mai espresso nel senso che lo scontrino debba o meno essere accompagnato dalla fotocopia della ricetta.

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