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30 giugno 2007
Richiesta

Un mio cliente armatore mi chiede una fornitura di medicinali per una imbarcazione, tra i farmaci richiesti, il collirio NOVESINA, soggetto a ricetta medica non ripetibile. Ho consigliato di rivolgersi al medico del porto per farsi rilasciare la prescrizione, come avviene per sostanze stupefacenti della tab. II sez. A Legge 49/06. Il medico si è rifiutato, dicendo che per l'acquisto era sufficiente il semplice documento annuale di bordo (dotazione medica di bordo) (Direttiva 92/29 CEE del Consiglio del 31/03/1992 - categoria C allegato 1; D.M. 25/05/1988 n° 279-tabella A).
Se è vero, vale anche per i farmaci stupefacenti appartenenti alla tab. II sezione E lege 49/06?

Consulenza

Il D.L.vo 17 agosto 1999, n. 298 (Attuazione della Direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca G.U. 27.8.99, n. 201) al punto 15 (Pronto soccorso) del proprio Allegato I dispone che: " Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformita' dei requisiti dell'allegato II della direttiva 92/29/CEE, del decreto del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279, concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi, e del decreto del Ministero della sanita', di concerto con i Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione, del 25 agosto 1998, riguardante la certificazione della gente di mare in materia di pronto soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi." .

Il Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Marina Mercantile 25 maggio 1988, n. 279 (G.U. n. 170 del 21.7.1988), nel proprio allegato (punto 2) prevede che "Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici."

Secondo quanto dichiarato dal medico di porto (e riportato nel quesito) l'acquisto dei medicinali occorrenti (come dotazione - almeno conforme - art. 2, comma 1, Dir. 92/29/CEE) ad una determinata categoria di imbarcazione, può essere fatto presentando il modulo di dotazione medica compilato e firmato, di cui alla Sez. C della direttiva 92/29/CEE.

In pratica si ritiene che il modulo possa esser completato con l'aggiunta del medicinale Novesina come pure dei medicinali di cui alla Tabella II Sez. E, firmato (vistato) dal medico di fiducia dell'armatore e/o da un funzionario medico di uno degli uffici di sanita' marittima, corredato del timbro del medico di fiducia o dell'ufficio di sanità marittima in cui compaia il nominativo del medico incaricato alla firma e consegnato al farmacista per la spedizione. Tale modulo diviene una ricetta medica e come tale va conservato dal farmacista.

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