Utifar
FORMAZIONE DEDUCIBILE
Sono un farmacista collaboratore e vorrei sapere se le spese per corsi di formazione, ECM e non, pagati da me e fatturati a mio nome, sono fiscalmente deducibili.
In relazione al trattamento fiscale da riservare al rimborso, da parte del datore di lavoro, delle spese per corsi di formazione anticipate dai propri dipendenti, si ritiene che la risposta vari in funzione dell’utilità per lo stesso datore di lavoro (inerenza con l’attività lavorativa). Nel caso in cui il corso sia funzionale all’attività lavorativa, si ritiene che il rimborso dello stesso non costituisca reddito per il lavoratore dipendente e, al contempo, rappresenti un costo completamente deducibile per il datore di lavoro. Ad analoga conclusione si può giungere nel caso in cui il corso, sebbene non funzionale all’attività lavorativa, sia erogato alla generalità dei dipendenti, con la precisazione che, in questo caso, la deducibilità in capo al datore di lavoro soggiace al limite di cui all’art. 100, co. 1 TUIR. Qualora invece il rimborso riguardi il singolo lavoratore esso dovrà essere qualificato come benefit e, pertanto, concorrerà alla formazione del reddito del dipendente. Resta da verificare, in tal caso, se si possa beneficiare della franchigia di 258,22 euro, applicabile al valore dei benefit in natura percepiti nel corso dell’anno (art. 51, co. 3, TUIR). Nel caso in cui, infine, il corso di formazione non venga fatto oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro, al dipendente non resta che verificare la sussistenza delle condizioni richieste per la deducibilità in dichiarazione dei redditi (da istruzioni al mod. Unico PF 2013: sono deducibili le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani).
Studio Brunello