Utifar
FOCUS DEL MESE
Il Decreto legge 1/2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha, come ormai a tutti noto, interessato il settore delle farmacie. L'articolo 11, se confermato dalla norma di conversione, stravolgerebbe la distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie, la somministrazione dei farmaci nonché la regolamentazione degli orari. Nelle more della conversione in legge, molti titolari di farmacia si stanno interrogando circa il futuro della propria azienda e/o della propria attività. Analizziamo due tra le questioni principali. In entrambe le situazioni, il trasferimento della farmacia o delle quote della società potrebbe risultare utile. Ma solo se utilizzato con estrema prudenza
L'EREDITARIETà DELLA FARMACIA
In particolare, i dubbi riguardano le possibili soluzioni per la regolamentazione dei rapporti ereditari. A tale proposito, il comma 8 del citato articolo 11 prevede che la farmacia o le quote di società di farmacia vengano trasferite entro sei mesi e non più entro due anni dalla morte del titolare/socio della farmacia. Gli emendamenti presentati parrebbero far decorrere detto termine dal momento della presentazione della denuncia di successione.La brevità di questo termine induce molti farmacisti a chiedersi quali possano essere le misure migliori da adottare in tale previsione. Il trasferimento della farmacia ad una società tra farmacisti uti- lizzando lo strumento del conferimento è la soluzione che molti farmacisti avrebbero indivi- duato in quanto detto "passaggio" garantirebbe una neutralità fiscale rispetto alla cessione di farmacia "sic et simpliciter". Ovviamente, qualora in famiglia vi fosse un farmacista idoneo, l'operazione sarebbe di facile esecuzione perché garantirebbe la "sopravvivenza" della tito- larità in caso di decesso di uno dei soci e (almeno in teoria) potrebbe rendere più facili accordi familiari per le quote ereditarie di spettanza di altri eredi privi dei requisiti per la partecipazione alla società speziale. Qualora, viceversa, non vi fossero familiari idonei alla partecipazione societaria il farmacista titolare dovrebbe "fidarsi" di un farmacista cui "affidare" in caso di decesso le sorti della propria farmacia e dei propri eredi magari tutelandoli con le "solite scritture accessorie" che fino ad oggi già sono consigliate dai vari consulenti di settore. Dette operazioni, qui brevemente accennate, sono sicuramente da valutare per tutti i titolari di far- macia, in considerazione della brevità del citato termine previsto dal nuovo decreto legge.
LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
Molti farmacisti titolari di farmacia in forma individuale o societaria, stanno valutando di "li- berare" il proprio titolo per poter partecipare al concorso straordinario previsto dal decreto legge. Rispetto alla situazione precedente, qui la vicenda muta notevolmente. Il trasferimento della farmacia anche con il suggerito strumento del conferimento, infatti, rappresenterebbe un limite alla partecipazione ai concorsi che sono tuttora regolamentati dalla normativa vigente in materia. Questa prevede l'impossibilità a partecipare al concorso qualora la farmacia sia stata ceduta nei dieci anni precedenti. L'ipotesi di "liberare" il titolo, quindi, sarebbe perse- guibile solo per gli ex titolari che già da più di dieci anni hanno ceduto la farmacia alla società di cui sono soci. Per quanto riguarda invece i soci che sono entrati nella società senza effet- tuare nessuna cessione della titolarietà, il decreto non ne vieta la partecipazione. Tuttavia, lo scrivente è a conoscenza che ultimi emendamenti al decreto legge prevederebbero che non possano partecipare al concorso straordinario i "soci di società titolari di farmacia" che non sia rurale sussidiata o soprannumeraria. Come leggere questo divieto? Stando alla situazione attuale, sembrerebbe che tutti i soci per partecipare al concorso dovrebbero uscire dalla so- cietà, ma non sarebbero stati previsti termini temporali per la cessione delle quote. Nell'effettuare detta scelta, anche in considerazione della provvisorietà del provvedimento in parola, è opportuno che i farmacisti valutino bene tutte le conseguenze dell'operazione per evitare che il "sogno" di una vincita di sede farmaceutica a concorso non produca soltanto una perdita della propria tranquillità nella gestione dell'attività attuale.
Avv. Paolo Leopardi