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FIALE DI MORFINA SCADUTE E NON ANNOTATE SUL REGISTRO
Vorrei conoscere la procedura e le sanzioni che incorre una farmacia che ad una ispezione della commissione Asl per le verifiche biennali, viene trovata in possesso di 6 scatole di morfina cloridrato, di cui una scaduta a marzo. Sul registro di entrata e uscita, per distrazione, non erano state annotate e mancava dal 2005 la pagina intestata alla morfina.
Per quel che riguarda il possesso di una confezione di morfina cloridrato scaduta, la medesima doveva essere conservata nell'apposito armadio (chiuso a chiave) riservato agli stupefacenti, in maniera tale che non potesse in alcun modo essere confusa con le confezioni in corso di validità. Sarebbe stato sufficiente apporre alla confezione (anche con un elastico) un semplice biglietto con la dicitura "medicinale scaduto in attesa di distruzione". Purtroppo, la detenzione in farmacia di medicinali scaduti di qualsiasi natura (stupefacenti e non stupefacenti) non opportunamente separati da quelli in corso di validità può, ancora oggi, configurare il reato di cui all'art. 443 c.p. : "Commercio o somministrazione di medicinali guasti - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200 mila". L'art. 452 c. p. prevede tuttavia che quando sia commesso per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto. La mancata registrazione delle confezioni di medicinali stupefacenti (sia in entrata che in uscita) che deve essere contestuale alla relativa operazione (si vedano le Norme d'uso del registro riportate sul registro stesso) sull'apposito registro, configura l'ipotesi di cui all'art. 68 (DPR 309/1990 nel testo aggiornato e coordinato): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni."