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FESTIVITà SOPPRESSE
Secondo l'Art. 26 del CCNL, le festività soppresse danno diritto ad ore di permesso individuale retribuito. Nello specifico, una passata festività è stata pagata subito in busta paga. Nel caso il collaboratore facesse in seguito richiesta di usufruire delle ore di permesso, ne avrebbe diritto o deve accettare inevitabilmente la scelta del datore di lavoro?
I permessi per Riduzione di Orario di lavoro e le ex festività o festività soppresse costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative. I permessi in questione possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente: nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzato alla azienda entro un determinato termine di preavviso; nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale. I permessi trovano la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva e rientrano tra i diritti disponibili da parte del lavoratore. La regolamentazione dell'istituto dei R.O.L. è rimessa alla disciplina stabilita tra le parti, in quanto previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all'accordo delle parti. Prof. Maurizio Cini