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Ferie e permessi non goduti
Vorrei sapere se si può, in costanza di rapporto, avere una indennità relativa alle ferie e ai permessi
non goduti negli anni passati e se esiste un termine di prescrizione per la richiesta. Possono
essere eliminati dalla busta paga?
Le ferie e i permessi non goduti non possono essere eliminati se non goduti. Per quanto riguarda i permessi, il ccnl farmacia privata prevede che se non fruiti entro lʼanno di maturazione
decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui allʼarticolo 58 in atto al momento
della scadenza, oppure potranno essere in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno
dellʼanno successivo. Per le ferie, invece, il D.Lgs. n. 66/2003, con lʼart. 10, ha stabilito che la durata minima delle ferie annuali è stabilita in quattro settimane, facendo comunque salvi i trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Il periodo minimo non è monetizzabile e va goduto per almeno due settimane nellʼanno di maturazione e le restanti due entro i diciotto mesi successivi al termine dellʼanno solare di maturazione delle ferie, 24 nel ccnl farmacia privata.
Le ferie che possono essere monetizzate, vale a dire sostitute con apposita indennità, sono:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro lʼanno di riferimento;
- le settimane e i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo
minimo" legale.
In conclusione, delle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Ministero del lavoro ha
precisato che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi allʼanno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente.
Studio Associato Brunello & Partners