Utifar
Fatturazione dei compensi per la distribuzione per conto
Nella mia provincia i farmaci PHT seguono la strada della DPC. A fine mese, stilato l'elenco delle ricette contenenti prescrizioni relative a tali farmaci, che la ASL ci fornisce dietro nostra richiesta, noi titolari di farmacia emettiamo una fattura per prestazione svolta e il compenso viene calcolato secondo una percentuale fissa sul prezzo al pubblico deivato. La ASL ci chiede inoltre di portare in detrazione una ritenuta di acconto del 20%. Sono venuta a conoscenza che in altre regioni il compenso viene semplicemente trascritto sulla Distinta Finale delle ricette, o con altre modalità, ma comunque considerato in maniera tale da non essere soggetto a ritenuta di acconto. Gradirei sapere la vostra opinione.
Il dubbio sull’assoggettamento del compenso alla ritenuta a titolo di acconto trae origine dalla figura del farmacista-titolare che è soggetto esercente attività di impresa e al tempo stesso professionista. L’art. 25 del D.P.R. 600/73 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) prevede l’applicazione della ritenuta del 20% con obbligo di rivalsa per i compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo. Il fatto che alcune ASL facciano rientrare il compenso nell’alveo dei redditi di natura professionale dipende dalla qualificazione che l’ente attribuisce a tale reddito. Pur essendo necessario un esame della qualificazione del “compenso” nella convenzione tra la propria Asl competente e farmacie, nonostante il panorama alquanto variegato come da Lei evidenziato, a nostro avviso tale ricavo non può che far parte della categoria del reddito di impresa-farmacia. Riteniamo che, ai sensi del primo comma dell’articolo sopraccitato, “la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese”. Precisiamo, comunque, che la ritenuta eventualmente operata a titolo d’acconto verrà recuperata dal farmacista in detrazione delle imposte in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.