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15 marzo 2021
Richiesta

Vi scrivo per chiedervi una consulenza riguardo la compatibilità tra una posizione di ricercatore universitario e la partecipazione a una società di farmacisti. Sono laureata in CTF, abilitata alla professione di farmacista e attualmente ho un incarico di ricercatore a tempo determinato (RtdA) presso l'Università. Da ottobre 2019 ho scelto il regime lavorativo a tempo definito. Vorrei ora entrare a far parte della farmacia dei miei genitori che è una Sas, mantenendo la mia posizione universitaria. Posso essere inserita come socio? Se si, posso svolgere attività lavorativa all'interno della farmacia?

Consulenza

Sin alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 la posizione di socio di una società speziale era sottoposta ai noti vincoli d’incompatibilità dettati dagli articoli 7 e 8 L. 362/91 così come modificati dalla L. 124/2017 nonché art. 13 L. 475/1968.
Quindi, l’interessata non avrebbe potuto partecipare alla “società di famiglia”. La pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, viceversa, consentirebbe la partecipazione sociale purchè, tuttavia, il socio in questione non “sia coinvolto nella gestione della società”. Quindi, nella fattispecie l’interessato potrebbe rivestire il ruolo di socio accomandante senza aver problemi. Ovviamente, la sentenza in parola è direttamente applicabile solo alla fattispecie oggetto del giudizio esaminato e non è applicabile alle fattispecie similari salvo che le Amministrazioni locali non la recepiscano senza proporre ostacoli interpretativi. Per quanto concerne la possibilità di svolgere l’attività lavorativa nella farmacia, detta ipotesi non permette un riscontro certo ma proprio una delle prime sentenze conseguenti a quella della richiamata sentenza della Corte Costituzionale (TAR Toscana n. 223 del 20 febbraio 2020) nel recepire il dettame della Corte ha evidenziato che “non essendo egli un farmacista iscritto all’albo e non essendo in alcun modo coinvolto nella gestione della società in accomandita semplice in questione, all’interno della quale egli riveste la posizione di accomandante”.
Ebbene, dalla lettura di detta sentenza sembrerebbe che l’assenza di incompatibilità sia determinata non solo dalla mancanza di ruoli gestori ma anche dalla condizione di non essere farmacista iscritto all’albo. E’ ovvio che questa interpretazione è solo cautelativa e potrà essere completamente stravolta da provvedimenti resi in diversa direzione. Per questo motivo, sarà opportuno chiedere un parere preventivo all’Autorità Sanitaria competente onde evitare strascichi e contenziosi non voluti.

Avv. Paolo Leopardi

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