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15 aprile 2013
Richiesta

Un Comune di 8400 abitanti circa conta tre farmacie. Due, urbane, sono situate nel centro storico. L’altra, rurale e sussidiata, si trova in una frazione che dista circa 4 km dal paese. La suddetta frazione conta circa 500 abitanti che sono parte degli 8400. La farmacia rurale e sussidiata é stata istituita con il criterio topografico nel 2005. Con la nuova legge 27/2012 non sono state messe a concorso nuove sedi nel territorio comunale. Alla luce delle nuove disposizioni, la farmacia rurale può chiedere il trasferimento nel centro urbano e perdere la “ruralità”, lasciando un dispensario succursale nella frazione? Il farmacista ”rurale” (avendo già tutti i requisiti di legge), se dovesse ottenere il trasferimento, perderebbe i requisiti per partecipare al concorso straordinario?

Consulenza

L’istituzione di una sede farmaceutica in deroga al criterio della popolazione ovvero in base al criterio topografico è prevista all’art. 2, 1° comma della Legge 362/1991 (che ha sostituito l’art. 104 TULS) e reca il titolo “Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari”. Già il titolo del citato art. 2 esplicita l’eccezionalità di tali istituzioni …Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione … un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. Trattandosi di comune con 8400 abitanti con la riduzione del quorum la sua farmacia non è più considerata soprannumeraria ma è riassorbita nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al nuovo parametro della popolazione (3000 abitanti). Perdendo la qualifica di farmacia istituita con il criterio topografico si perde anche l’obbligo di mantenere una distanza minima di 3000 metri dalla farmacia più vicina, anche di altro comune. Il trasferimento dei locali può essere chiesto ma può solo essere concesso entro i confini della sede (art. 1, comma 4, Legge 475/1968). Al momento infatti non è più nemmeno possibile modificare i confini delle vecchie sedi in base a quanto disposto dall’art. 11 della legge 27/2012. L’istituzione di un dispensario sarebbe inoltre illegittima in quanto prima dovrebbe essere istituita una ulteriore sede farmaceutica

Prof. Maurizio Cini

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