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Farmacia rurale sempre aperta
Sono un tirocinante che lavora in una farmacia rurale e vorrei sapere se con la nuova Legge Bersani tale farmacia può restare sempre aperta e non rispettare più le 44 ore settimanali, chiusure obbligatorie domenicali, festive e infrasettimanali e il limite minimo di ferie annuali.?
Il c.d. decreto Bersani (Legge 4 agosto 2006, n. 248) non prevede la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie né la possibilità di rinuncia alle ferie o rinuncia alla chiusura nei giorni festivi o di riposo che restano regolamentati da apposita disciplina regionale.
Nella regione Campania tale disciplina è dettata dalla legge regionale n. 7 del 1° febbraio 1980 come modificata dalla legge regionale n. 4 dell'8 febbraio 2000, che determina gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo, festività e ferie delle farmacie.
L'art. 10 della legge in argomento consente, alle sole farmacie urbane o rurali di sede unica, di derogare dall'obbligo generale di chiusura per ferie: "Il Direttore generale può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura le farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivazione richiesta dei sindaci dei comuni interessati".
Un'altra deroga rintracciata nella normativa riguarda la possibilità di apertura la domenica o in festività infrasettimanale, quando particolari esigenze locali lo richiedano, potendo osservare il giorno di riposo in giorni diversi da quelli festivi (art. 3).
L'art. 4 prevede che le farmacie urbane e rurali fruiscano (leggasi debbono fruire) di una mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale, secondo turni prestabiliti.
Per quanto esposto, al momento e salvo successive modifiche alla legge regionale le farmacie della Campania sono vincolate dalle uniche possibilità di deroga soprariportate.