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01 maggio 2009
Richiesta

Nel caso vincessi un concorso per farmacia rurale sarei poi obbligata ad aprirla? Una volta aperta quanto tempo sarei obbligata a tenerla? E' possibile fare una società per una farmacia rurale vinta a concorso ?

Consulenza

Con riferimento al primo quesito, qualora un soggetto partecipante a concorso farmaceutico risulta vincitore di una delle sedi farmaceutiche in assegnazione, sarà tenuto a far pervenire entro 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione della vincita la dichiarazione di accettazione  o di rinunzia della sede assegnata ed entro il medesimo arco temporale esaurire tutti gli adempimenti conseguenti all'accettazione, pena la rinunzia dell'assegnazione.

 A norma dell'art. 7 comma 5 L. n. 362 dell'8 novembre 1991:  "Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente". Va altresì segnalato che ogni "trasformazione" della intestazione individuale della Farmacia in intestazione in capo ad una società di persone comporti necessariamente il trasferimento della titolarità della Farmacia determinando il mutamento del soggetto titolare del rapporto autorizzativo - concessorio con la Pubblica Amministrazione rappresentata dall'autorità sanitaria competente per territorio. Pertanto il vincitore, necessariamente persona fisica, di un concorso che assegni nuove sedi farmaceutiche non potrà richiedere in alcun modo l'intestazione della Farmacia vinta in capo ad una società, che pur lo ricomprenda come socio, né trasformare la sua gestione individuale in societaria prima del decorso dei tre anni dalla data dell'autorizzazione all'apertura e alla gestione della Farmacia. Il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico stabilisce all'art. 5 i requisiti richiesti agli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della Farmacia prevedendo che l'aspirante possa essere unicamente persona fisica. Pertanto non è contemplata la partecipazione ad un concorso con l'intendimento di chiedere l'intestazione della Farmacia eventualmente vinta in capo ad una società, fatta salva la possibilità di far partecipare entrambi gli interessati al concorso come persone fisiche e nel caso in cui uno dei due risulti vincitore impegnarsi con l'altro potenziale socio, trascorsi tre anni dall'avvenuta assegnazione, a trasformare la gestione individuale in gestione societaria. Più che di incentivi le Farmacie rurali hanno diritto di ricevere un'indennità di residenza sulla base di quanto previsto dalla L. 8 marzo 1968, n. 221 relativa a "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" e la cui quantificazione è stata demandata ad ogni singola  Regione. Inoltre sempre le Farmacie Rurali hanno anche diritto alla riduzione all'1,5% dello sconto in favore del SSN.  Quanto alle Tasse le Farmacie rurali che godano dell'indennità di residenza pagano esclusivamente una Tassa annuale di Ispezione Regionale mentre sono esentate dal pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacia.

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