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Farmacia funzionante anche da grossista
Si domanda se la farmacia che ho in società (S.n.c.) con mio figlio è autorizzata ad acquistare otc, sop e farmaci e a rivenderli alle altre farmacie.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.2.2008 è stato pubblicato il D.L.vo 29 dicembre 2007, n. 274 che ha introdotto le attese modifiche al D.L.vo 219/2006.
Il D.L.vo 274/2007, mediante il proprio art. 16, ha inserito la seguente previsione dopo il comma 1 dell'art. 100 del D.L.vo 219/2006: "16. All'articolo 100, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali."
Di conseguenza i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia, possono svolgere contemporaneamente all'attività di distribuzione al pubblico, quella di distribuzione all'ingrosso. Tale norma, che elimina l'incompatibilità tra distribuzione all'ingrosso e dispensazione al pubblico di medicinali è stata introdotta per legalizzare le situazioni in cui catene di farmacie comunali sono passate, per la gestione, a grandi distributori all'ingrosso.
Occorre ricordare che l'esercizio dell'attività di grossista di medicinali deve essere svolto nel pieno rispetto delle norme che regolano tale attività indicate al Titolo VII del D.L.vo 219/2006 che prevedono tra i numerosi adempimenti il possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla regione, la disponibilità di locali adeguati (diversi da quelli della farmacia), le dotazioni minime, eccetera.
La mancanza dei requisiti richiesti prevede pesanti sanzioni: arresto da sei mesi ad un anno e con ammenda da 10.000 a 100.000 euro in mancanza dell'autorizzazione e/o in mancanza della persona responsabile di cui all'art. 101 (art. 147, comma 4, D.L.vo 219/2006), per le altre violazioni: sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 148, comma 13, D.L.vo 219/2006).