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FARMACIA ACQUISTA IMMOBILE PER ADIBIRLO A STUDI MEDICI
La farmacia è attualmente gestita in Società in nome collettivo.
Allo scopo di incrementare il fatturato si vorrebbe acquistare un immobile adiacente ai locali della farmacia (questi ultimi peraltro in locazione) per darlo in comodato ad un gruppo di medici che vi effettuerebbero le visite ai pazienti.
L'acquisto dell'immobile da parte della società suddetta potrebbe essere fatto a mezzo Leasing, ma esistono dubbi sulla deducibilità fiscale (esclusa la parte relativa al terreno) dei relativi canoni attesa la non inerenza del costo all'attività della farmacia. E' giusta tale interpretazione?
Si definiscono strumentali gli immobili utilizzati durevolmente nel processo produttivo dell'impresa.
La strumentalità dell'immobile può essere di due tipi:
- per destinazione - per natura.
Immobili strumentali per destinazione
Si tratta di immobili utilizzati in via esclusiva e diretta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dalla natura o dalle risultanze catastali.
Ad esempio, è strumentale per destinazione l'immobile destinato ad uso negozio della farmacia.
La Cassazione si è occupata di definire tale concetto, precisando che sono immobili strumentali per destinazione quelli "che abbiano come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti". Va ricordato che sono considerati tali anche quelli concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito per motivi di lavoro la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano la propria attività.
Immobili strumentali per natura
Si tratta di immobili che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, indipendentemente dal loro utilizzo per fini imprenditoriali.
Ci si riferisce, pertanto, agli immobili inclusi nelle categorie A/10, B, C, D ed E , escluse le categorie che costituiscono pertinenze (C/2, C/6 o C/7, eccetera).
Trattasi del caso proprio della richiesta di consulenza.
Gli immobili strumentali, come accennato, concorrono alla formazione del reddito d'impresa complessivo. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione dei redditi fondiari.
La partecipazione alla formazione del reddito d'impresa si verifica attraverso le plusvalenze o altri proventi iscritti in bilancio e mediante le quote annuali di ammortamento, minusvalenze, spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione e altri costi e oneri ivi compresi i canoni di leasing.
Riassumendo, ai fini della deducibilità appare fondamentale che l'immobile in acquisizione sia accatastato come studio e non come abitazione.