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01 marzo 2009
Richiesta

Per quanto riguarda i medicinali da tenere nel dispensario la legge afferma che devono essere "di uso comune e di pronto soccorso", ovvero nimesulide e ibuprofene anziché morfina e metadone. Devono essere presenti gli stupefacenti e se sì, come gestire il registro di carico e scarico? Inoltre, i buoni acquisto devono essere differenti da quelli della farmacia madre? Bisognerebbe essere anche provvisti di Farmacopea, registri vari macchinari? Per quanto riguarda gli orari del dispensario (nel mio caso per un'ora la settimana), va bene che deve essere aperto a farmacia madre chiusa, ma che l'orario deve essere decurtato dalle 35 ore settimanali mi sembra eccessivo, si può ovviare in qualche modo?

Consulenza

L'art. 1, comma 4, della legge 221/1968 come modificata dalla legge 362/1991 prevede che il dispensari farmaceutici (c.d. ordinari) siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Non vi è dubbio però che tale previsione deve essere intesa come un diritto del gestore e non come un divieto alla detenzione di altri prodotti. Il dispensario farmaceutico costituisce infatti una forma provvisoria di erogazione del servizio farmaceutico in attesa che la farmacia, prevista dalla pianta organica, venga assegnata in gestione definitiva. Generalmente i dispensari svolgono un servizio con orario di apertura limitato, rispetto alla farmacia da cui dipendono, secondo norme contenute nel provvedimento autorizzativo che deve tenere conto sia delle esigenze locali che di quelle della farmacia cui sono collegati.
Nella regione Calabria l'Autorità preposta all'istituzione e alla gestione dei dispensari farmaceutici è la Provincia (art. 126, comma 1, lettera b, Legge Regionale 12.8.2002, n. 34 - le nuove disposizioni introdotte dalla legge 34/2002 annullano, quando in contrasto, quelle della legge precedente la 18/1990).
La legge 18/1990, art. 10, comma 3, dispone che in concomitanza dell'orario di apertura del dispensario, fissato dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la farmacia, il cui titolare sia stato incaricato della gestione del dispensario, deve rimanere chiusa. Tale norma è molto chiara: non vi è possibilità di deroga agli orari di apertura del dispensario.
Per quanto riguarda le dotazioni tipiche delle farmacia, il dispensario è esentato trattandosi di struttura che rappresenta una appendice della farmacia dalla quale dipende, pertanto non dovrà essere dotato di laboratorio galenico né, ad esempio della Farmacopea nell'edizione vigente dal momento che all'occorrenza saranno utilizzati quelli della farmacia. Per quanto riguarda gli stupefacenti questi potranno essere detenuti e dispensati utilizzando il registro del dispensario (anch'esso di modello ministeriale). La movimentazione in entrata risulta pervenire dalla farmacia perché l'acquisto sarà effettuato in farmacia, mediante i buoni della farmacia.

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