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ESTETISTA IN FARMACIA
In farmacia opera un'estetista diplomata, regolar- mente assunta come dipendente. Tale attività è stata regolarmente denunciata al comune tramite Dia ed é stata data comunica- zione anche alla camera di commercio. L'ambiente in cui opera tale estetista è ben distinto dall'ambiente farmacia ma comunica con un corri- doio e una porta, ed in regola dal punto di vista ige- nico sanitario, munito di bagno. In sostanza, il cliente arriva in farmacia e da qui viene accompagnato nella saletta di ricevimento della zona "estetista". L'Asl, in seguito a una verifica, mi contesta (in via ufficiosa) il fatto che l'attività di estetista in base ai regolamenti vigenti, non tanto nel settore far- maceutico ma in campo estetico, va nettamente separata da qualsiasi altra attività, e che non deve essere possibile che un cliente appunto entri in farmacia e da qui venga condotto nella cabina estetica. In pratica mi chiedono di chiudere la comunica- zione con la farmacia, e di far entrare i clienti da un altro ingresso posto in cortile indipendente dalla farmacia. è chiaro che se questo tecnicamente è anche fatti- bile, provocherebbe comunque uno stravolgimento nel modo di operare, oltre che a un danno econo- mico in quanto lo scopo è che il cliente che si reca nella cabina estetica transiti per la farmacia e qui abbia la possibilità di acquistare prima o dopo aver fatto il trattamento, senza dover per questo uscire e rientrare per un cortile interno. Inoltre mi contestano anche l'inserimento in ca- mera di commercio dell'attività di estetista, come attività secondaria della farmacia. In pratica se- condo loro non è possibile che una farmacia possa dotarsi di estetista regolarmente diplomata per eseguire trattamenti.
L'esercizio dell'attività di estetista è da lungo tempo praticato all'interno delle farmacie, come pure altre attività a carattere sanitario/salutistico. La farmacia mette a disposizione dell'operatore (in questo caso l'este- tista diplomata) che esercita in regime libero professionale con emis- sione diretta di ricevuta fiscale, un locale idoneo dal punto di vista igienico sanitario. Nel suo caso il locale è idoneo a questo tipo di attività perché per "nettamente separata da qualsiasi altra attività" deve intendersi una situazione in cui possa essere rispettata la privacy del cliente, non vi sia intralcio (in questo caso) tra l'attività farmaceutica e quella dell'operatore ospitato nella farmacia. Peraltro lo stesso locale potrebbe essere utilizzato, in giornate diverse, da altri operatori. La comunicazione di inizio attività fatta della farmacia è pertanto in- coerente. Occorre invece dare comunicazione all'Ufficio farmaceutico della Asl dell'ampliamento dei locali della farmacia (qualora non fosse già stato fatto) allegando la nuova planimetria e indicando il locale in questione come destinato ad attività di servizi a carattere estetico/sanitario (estetista, podologo, fisioterapista, eccetera). Si ricorda che solo gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle far- macie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione in- terna con le stesse (art. 45, Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 1706/1938).
Prof. Maurizio Cini