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31 gennaio 2008
Richiesta

E' consentito ad un'estetista, che esercita in una sola farmacia ed è in possesso di partita iva emettere fatture di prestazioni esclusivamente per quella farmacia o si configura un rapporto di lavoro dipendente?

Consulenza

Il problema non è assolutamente di facile soluzione e non si presta ad una formula preordinata. Il problema della simulazione del rapporto di lavoro subordinato attraverso una prestazione di lavoro autonomo è dato assai diffuso e dà adito a numerosi interventi da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, l'elemento determinante è costituito dalla sussistenza o meno del vincolo della subordinazione, il quale va inteso come un vincolo personale che assoggetta il prestatore (l'estetista) al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. L'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va, peraltro, correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo, sotto tale profilo, la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore, sul piano della capacità e della fiducia. Pertanto, solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato (lavoro dipendente), il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita (lavoro dipendente), l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, e via di seguito - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (ex plurimis, Cass. 14 luglio 1993, n. 7796; Cass. 9 giugno 1994, n. 5590; 29 marzo 1995, n. 3745; 18 dicembre, 1996, n. 11329). Tale orientamento è, a ben vedere, in linea con la giurisprudenza formatasi, in termini generali, in ordine al rilievo da attribuirsi al c.d. nomen iuris nella valutazione del carattere autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro, essendosi al riguardo ripetutamente osservato che la pur preliminare indagine sull'effettiva volontà di negoziazione delle parti non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle modalità e caratteristiche concretamente assunte dalla prestazione nel corso del suo svolgimento, sì da doversi riconoscere l'acquisizione di quel carattere quante volte tale svolgimento non si appalesi coerente con la sua originaria denominazione (da ultimo, Cass. 17 giugno 1996, n. 5532). Quindi si può affermare che, al di là della qualificazione giuridica data dalle parti (contratto di collaborazione, o di lavoro autonomo, o prestazione da soggetto con partita IVA), la quale può diventare decisiva solo quando in un rapporto di lavoro coesistono elementi propri di quello subordinato ed altri di quello autonomo, occorre nella specie che non emerga in modo certo la natura subordinata dei rapporti di lavoro. L'estetista non deve essere inserita quindi nell'organizzazione imprenditoriale del farmacista, non deve effettuare le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico e in definitiva, non deve essere assoggettata alle direttive da questi dettate in via programmatica, di guisa che le sue energie lavorative siano tese al risultato produttivo caratterizzante la farmacia, ecco perchè la fatturazione diretta al cliente appare più credibile.

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