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ESTETISTA IN FARMACIA
Durante l'ultima ispezione mi è stata contestata (con sanzione) la presenza in farmacia di una cabina per trattamenti estetici dove esercita una dipendente estetista.
Nonostante la recente autorizzazione ai nuovi locali in cui si è trasferita la farmacia, non sono state inoltrate domande di specifica autorizzazione ad uffici dell'Asl.
La nostra valutazione fatta a suo tempo è stata che i locali in questione rispondessero alle esigenze di tale attività (condizionamento, metri quadri minimi, presenza di lavandino, doccia, ricambio d'aria per il rapporto aero-illuminante, bagno di servizio adiacente).
La questione dello svolgimento di attività di estetista in farmacia è oggetto di opinioni contrastanti e resa più delicata dal fatto che si tratta di un'attività disciplinata da una normativa specifica, la legge 4.1.1990 n. 1, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
A parte questi aspetti per così dire logistici, rimane il problema di fondo della compatibilità tra l'attività di estetista e quella di farmacia, e ciò in base a due diversi approcci: se sia consentito di svolgere in farmacia ogni attività che non sia espressamente vietata o al contrario se sia vietata ogni attività che non sia espressamente consentita; se, accettando la prima impostazione, vi sia comunque una relazione tra l'attività di estetista e quella di farmacia che renda ragionevole lo svolgimento della prima nei locali della seconda.
Il verbale che mi ha inviato nulla dice riguardo a questi problemi di fondo che sembra, pilatescamente, demandare al dipartimento di prevenzione.
Non è detto che quest'ultimo abbia qualche cosa da obiettare; se accadrà, si tratterà di verificare la fondatezza o meno dell'obiezione. Chiedo però l'invio dell'intero verbale.
Il verbale completo inviatomi ora chiarisce la situazione, nel senso che la contestazione si riferisce al fatto che è stato accertato lo svolgimento di attività di estetista in farmacia senza che risultasse la presenza di personale dotato di tale qualifica.
In effetti, le considerazioni che ho svolto nella mia precedente risposta a quesito si riferivano alla pertinenza dello svolgimento di tale attività in farmacia, cioè al fatto che si trattasse di un'attività consona alla farmacia.
E' però evidente che anche a ritenere che tale attività possa essere svolta in farmacia, come ritengo, è pur sempre necessario che sia realizzata da personale dotato dei titoli necessari, considerando che quella di estetista è un'attività espressamente normata.
Ritengo perciò che la contestazione sia corretta.