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30 giugno 2008
Richiesta

Sono titolare della farmacia unica del mio Comune di 5000 abitanti e mi è stato proposto di candidarmi come capolista alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo anno. E' possibile ciò o c'è qualche incompatibilità?

Consulenza

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni) disciplina tutta la materia riguardante i requisiti richiesti per potersi candidare, le cause che impediscono di candidarsi, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e la decadenza. L'articolo 60, comma 1 del Testo Unico stabilisce che: "Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate". Le cause di ineleggibilità previste al numero 9 (e altri), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste dall'art. 60 sono tassative, riguardano il momento elettivo e mirano ad impedire che, per la particolare posizione professionale, alcune persone siano potenzialmente in grado di influenzare il comportamento degli elettori in modo da guadagnare il loro consenso. Si osserva che le cause previste dall'articolo 60 (tra cui il punto 9) riguardano le persone che non possono essere elette, ma ciò non impedisce che le stesse persone possano candidarsi e partecipare alla campagna elettorale. Infatti, solo in caso di elezione si può far valere la causa di ineleggibilità che, peraltro, deve essere innanzitutto contestata (è opportuno ricordare che, in ogni caso, nella prima seduta, il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, anche se non c'è stato alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste). Le disposizioni contenute nell'articolo 60 sono abbastanza chiare, ma è opportuno precisare che per quanto riguarda il punto 9), la Corte di Cassazione con sentenza 10425 del 12 settembre 1992 ha stabilito che i titolari di farmacie sono eleggibili. Per quanto esposto il titolare di farmacia può essere eletto a sindaco purché, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature - tenendo conto che la candidatura non è un'elezione - abbia ottenuto, in base all'art. 11, comma 2, della legge 475/1968, come sostituito dall'art. 11 della legge 362/1991, in seguito a motivata domanda per chiamata a funzioni pubbliche elettive, l'autorizzazione della ASL alla sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine nella conduzione professionale della farmacia (Art. 11 comma 2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie).

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