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15 settembre 2010
Richiesta

Ho conseguito tramite master il titolo di “consulente educatore alimentare” che mi permette di proporre tabelle alimentari e consigli a pagamento. Questo titolo mi consente di lavorare come libero professionista con partita iva in uno studio personale. Volevo cortesemente sapere se è possibile sfruttare questo titolo presso la farmacia in cui lavoro

Consulenza

La materia è abbastanza controversa in quanto non è facile stabilire fino a che punto la consulenza data non sconfini in una professione per la quale la predisposizione di diete è attività riconosciuta dalla legge. Sicuramente possono essere dati suggerimenti di educazione sanitaria nell'ambito del normale esercizio della professione di farmacista. In proposito però è intervenuta la Federazione degli Ordini dei Farmacisti con una circolare (che le allego) che sembra essere piuttosto tassativa nell'escludere la possibilità per il farmacista, ancorché in possesso di titoli accademici, di elaborare e sottoscrivere diete.

 

ALLEGATO
Roma, 02/04/2008 - Ufficio: DRE/MDT - Protocollo: 20080003878/AG
Oggetto: Attività di nutrizionista - Circolare n. 7133

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I. LORO SEDI
Di recente sono pervenuti a questa Federazione numerosi quesiti riguardanti la possibilità per il farmacista di svolgere attività in campo nutrizionistico. In proposito, al fine di evitare equivoci circa le competenze dei farmacisti specializzati in scienza dell’alimentazione o in possesso di altra specializzazione universitaria attinente alla nutrizione, si evidenzia quanto segue. In base alla vigente normativa la prescrizione ed elaborazione di diete è competenza professionale del:

- medico (nota del Ministero della Sanità in data 30.4.1986); la prescrizione e/o elaborazione di diete rientrano nella competenza del medico in quanto riconducibili alla formulazione di giudizi diagnostici, alla prescrizione di cure e alla somministrazione di rimedi, attività che, come evidenziato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenze n. 144/1970, n. 6005/1973, n. 5838/1995, n. 524/1996), sono riservate al medico in via esclusiva;
- biologo (art. 3 Legge 396/1967 e DM 362/1993);
- dietista (art. 1 DM 744/1994).

Non si rivengono invece disposizioni in base alle quali risulti consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete. Pertanto, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, il farmacista può fornire consulenze, in particolare nell’ambito delle proprie competenze professionali riguardanti la diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (art. 1 DLgs 258/1991 nonché art. 51 DLgs 206/2007 e art. 96 DLgs 219/2006), ma non può prescrivere né elaborare diete. Le specializzazioni universitarie, in base all’art. 172 del RD 1592/1933 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore) hanno esclusivamente valore di titolo accademico e non sono pertanto titoli abilitanti (il titolo abilitante è infatti costituito dall’esame di Stato); pertanto, la possibilità di prescrivere e/o elaborare diete prescinde dal possesso di tali titoli accademici anche per le professioni nelle cui competenze rientrano la prescrizione e l’elaborazione di diete.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO Dr. Maurizio Pace
IL PRESIDENTE Dr Giacomo Leopardi

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