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Utifar

30 luglio 2010
Richiesta

Vorrei capire se un farmacista può prescrivere o consigliare (verbalmente) i medicinali omeopatici, senza infrangere alcuna legge. Il dubbio mi è venuto in seguito al confronto tra la pratica professionale di numerosissimi colleghi che prescrivono medicinali omeopatici, versus la sentenza della cassazione, che recita: “I rimedi omeopatici pur non essendo riconosciuti dallo Stato devono comunque essere prescritti da un medico abilitato alla professione. Chiunque prescriva medicinali omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico è personalmente perseguibile per esercizio abusivo della professione medica (reato previsto dall’art. 348 CP), anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.” Inoltre mi spiazza l’offerta sul mercato da parte di associazioni e scuole di omeopatia, di corsi annuali-biennali-triennali per specializzarsi in omeopatia. Ad esempio uno di questi propone una locandina che recita: “Obiettivo del corso di formazione continua in omeopatia: l’acquisizione da parte del professionista della conoscenza e della competenza nella presa e conduzione del caso con relativa prescrizione ed analisi.” Per legge parrebbe che il farmacista non possa prescrivere nemmeno verbalmente alcun tipo di medicinale omeopatico. Che cosa ne pensate? Sinceramente sono molto confuso sul da farsi riguardo l’omeopatia. Vi sarei grato se mi aiutaste a chiarire questi dubbi.

Consulenza

Il principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione è perfettamente aderente alla precedente giurisprudenza ed alla dottrina in materia che anch'io condivido. Innanzi tutto va precisato che in Italia i medicinali omeopatici per uso umano, a differenza di quelli per uso veterinario, non sono soggetti a prescrizione medica anche in quanto non sono attualmente in commercio sulla base di un'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) ma a seguito di una interminabile serie di proroghe, l'ultima delle quali va a scadere il 31.12.2015. Per di più i medicinali omeopatici non possono vantare proprietà terapeutiche sulla confezione e non possono essere pubblicizzati. L'equivoco nasce proprio da queste circostanze: non occorre la ricetta; il cliente può chiedere liberamente di acquistare il prodotto; il farmacista nell'ambito della propria attività di consiglio può "indirizzare" il proprio cliente/paziente verso questo o quel medicinale senza essere accusato di esercizio abusivo della professione medica. Il farmacista non può però assolutamente fare una diagnosi e prescrivere, nel senso stretto del termine, alcun medicinale. Ma, lei capisce, la questione presenta una evidente zona d'ombra: qual è il limite tra consiglio professionale (ammesso) e la diagnosi seguita da prescrizione (non ammessa)? Sono solo le circostanze nelle quali avviene il rapporto cliente/farmacista che possono indirizzare tra le due ipotesi: quella lecita e quella illecita. Il caso oggetto della sentenza da lei citata, probabilmente ha visto un cliente che ha dichiarato apertamente che il farmacista ha fatto una diagnosi e gli ha prescritto il rimedio omeopatico, ancorché verbalmente (è prescrizione infatti anche quella verbale, non dimostrabile però se non mediante attendibile testimonianza). Per quanto riguarda i corsi, va detto che quella dell'omeopatia è una vera "giungla" dove spesso la legge del profitto prevale. Senz'altro la locandina del corso da lei citato va oltre ciò che al farmacista è consentito, soprattutto quando parla di "...presa e conduzione del caso con relativa prescrizione e analisi". Ma come lei può ben immaginare non è vietato a chi non è medico di studiare testi di clinica o frequentare lezioni di medicina per saper ne di più. Ciascuno però deve porsi quei limiti suggeriti dalla legge e dai codici deontologici ma soprattutto dal buon senso e da quello della misura. Concludo dicendo però che, tenuto conto della sempre maggiore diffusione dell'omeopatia (indipendentemente dalle proprie convinzioni), l'arricchimento culturale anche in questo settore è sempre un valore aggiunto come peraltro viene fatto nei corsi di aggiornamento obbligatorio (ECM) quando vengono trattati argomenti strettamente medici.

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