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DROGHE VEGETALI
Vorrei ricevere informazioni sulla normativa che regola la dispensazione di droghe vegetali essicate (siano esse singole o miscelate)
Riguardo la normativa sulla dispensazione in farmacia di droghe vegetali essiccate anche miscelate tra loro nulla è mutato dalla Circolare del Ministero Salute 18 luglio 2002, n. 3 e successiva nota dello stesso Ministero 5 dicembre 2002 in risposta al quesito posto da Federfarma, Fofi e Sifap. Anche il Decreto Ministero della Salute 9 luglio 2012 (G.U. 21/7/12 n. 169) che reca nel proprio allegato l’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari, è riservato alla produzione industriale di integratori alimentari che contengono componenti vegetali. Si ricorda che la citata Circolare 3/2002 asseriva che le disposizioni introdotte per la produzione industriale, non si applicano ai prodotti a base di ingredienti vegetali preparati nelle farmacie, e che tali prodotti, ottenuti secondo le Norme di Buona preparazione previste dalla Farmacopea Ufficiale, sono destinati direttamente ed unicamente ai clienti della farmacia, escludendo altri canali commerciali. Inoltre la preparazione di tali prodotti, qualora non estemporanea, è soggetta ai limiti di cui alle NBP di Farmacopea (3000 g). In pratica, allo stato attuale il farmacista in farmacia può allestire preparazioni a base di ingredienti vegetali codificate in una Farmacopea di un paese EU nonché droghe vegetali essiccate come singolo componente (o miscelate) ricomprese nell’elenco allegato al D.M. 9 luglio 2012. Le droghe utilizzate devono rispondere alle caratteristiche previste dal § 6 delle Norme di Buona Preparazione e deve essere garantita la tracciabilità con riferimento sulle etichette.
Prof. Maurizio Cini