Utifar
DOPPIA CONTRIBUZIONE
Sono farmacista titolare iscritta all’Enpaf dal 1981. Ho sempre lavorato in farmacia con varie qualifi- che. Mi interessa sapere come verranno conside- rati ai fini pensionistici dieci anni di contributi Inps versati in passato.
Un soggetto che sia iscritto ad una Cassa di previdenza, nel caso di specie l’Enpaf, e, nel contempo, sia stato iscritto ad un altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, come l’Inps, ha la possibilità di utilizzare i periodi assicurativi pregressi i quali singolarmente considerati non gli con- sentirebbero di maturare il diritto ad una pensione autonoma nei confronti dell’Ente a cui favore sono stati versati, come pure li può utilizzare per in- crementare l’importo del trattamento di cui abbia maturato il diritto; a questo fine ha a disposizione due istituti alternativi: la ricongiunzione e la totalizzazione. Si tratta di istituti diversi per caratteristiche e presupposti ma accomunati dal medesimo scopo: consentire al lavoratore che ha ver- sato contributi presso due o più Enti previdenziali ad appartenenza obbli- gatoria di utilizzarli allo scopo di conseguire il diritto ad una pensione che altrimenti non otterrebbe ovvero di incrementarne l’importo. La ricongiun- zione è disciplinata dalla legge n. 45/1990 e comporta il trasferimento della posizione assicurativa presente presso uno più enti previdenziali ob- bligatori ad un unico Ente previdenziale (detto per questo motivo “ente ac- centrante”). La procedura si attiva su iniziativa dell’interessato che deve presentare domanda alla Cassa presso la quale intende trasferire la con- tribuzione versata presso altri Enti. Secondo la regola generale per attivare la ricongiunzione è necessario che la posizione assicurativa presente presso gli “enti trasferenti” sia chiusa e, dunque, non sia più attiva. La ri- congiunzione è onerosa in quanto l’assicurato è tenuto al versamento al- l’ente accentrante della c.d. “riserva matematica”, si tratta di una somma che garantisce la copertura finanziaria dell’operazione; di norma la ricon- giunzione verso l’Enpaf risulta, tuttavia, gratuita in quanto l’ammontare della contribuzione trasferita compensa quello della riserva matematica. In virtù di tale operazione è possibile sia maturare il diritto alla pensione a vecchiaia o alle pensione di anzianità (una volta conseguiti i requisiti pre- visti dal Regolamento Enpaf) che incrementarne l’ammontare. La ricon- giunzione è normalmente attivabile quando i periodi assicurativi da trasferire non coincidono con quelli già presenti presso l’Ente accentrante, per quanto riguarda l’Enpaf, però, nel caso in cui i periodi contributivi coin- cidano temporalmente è possibile utilizzare quelli in entrata per reinte- grare a quota intera contributi Enpaf versati a suo tempo in misura ridotta, mentre nel caso in cui la contribuzione trasferita coincida con contribu- zione Enpaf versata in misura intera è possibile utilizzarla per raddoppiare o triplicare i contributi Enpaf, purché la contribuzione in entrata sia stata versata dopo l’anno 1995. In questo modo la ricongiunzione consente di ottenere una pensione di importo più elevato. La domanda di ricongiun- zione può essere presentata all’Enpaf in qualsiasi momento, il modulo è presente presso il sito www.enpaf.it. L’istituto della totalizzazione è disci- plinato dal decreto legislativo n. 42/2006 ed è stato modificato più volte, l’ultima ad opera dell’art. 24, c. 19 del decreto legge n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”). La totalizzazione non implica alcun trasferimento di periodi contribuitivi presenti presso più enti previdenziali ad appartenenza ob- bligatoria bensì la loro sommatoria allo scopo di maturare i requisiti di pensione, ogni Ente provvederà poi a liquidare la quota di propria per- tinenza. Al contrario della ricongiunzione, la totalizzazione è gratuita. Per quanto riguarda la pensione di anzianità o di vecchiaia la totalizza- zione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell’interessato, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, questa si consegue al compimento del 65° anno di età con almeno venti anni di contribuzione, mentre la pensione di anzianità ma- tura con 40 anni di contribuzione, prescindendosi dall’età anagrafica. Per quanto riguarda l’Enpaf si aggiunge il requisito dell’attività profes- sionale, nei limiti previsti dal Regolamento, calcolata in base al numero di anni di iscrizione e contribuzione presenti presso l’Enpaf. Il metodo di calcolo della pensione è quello contributivo, la decorrenza della liquida- zione del trattamento è fissata al 18° mese successivo al consegui- mento del diritto. Si evidenzia, infine, che in precedenza per attivare l’istituto della totalizzazione si richiedeva la presenza presso ciascun Ente di almeno tre anni di contribuzione non coincidenti, allo stato at- tuale questo elemento è stato abrogato, in assenza di ulteriori indica- zioni può ritenersi che occorra almeno un anno di contribuzione non coincidente. Il modulo per presentare istanza è scaricabile dal sito www.enpaf.it al contrario della ricongiunzione la domanda di totalizza- zione può essere presentata solo per ottenere la pensione immediata.
Dott. Paolo Giuliani (Enpaf)