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30 novembre 2007
Richiesta

Sto valutando l'eventualità di donare la titolarità a mia madre farmacista. Fiscalmente, questo passaggio che oneri comporta? In caso di morte, sarei comunque io l'erede legittimo della farmacia?

Consulenza

La donazione di farmacia ad un parente in linea retta è esente allo stato attuale da imposizione fiscale, o meglio sconta un'imposta del 4% con una franchigia di 1.000.000 di euro; il valore di avviamento non crea imponibile, per cui ritenendo che esso rappresenti la parte maggiormente cospicua di valore, possiamo affermare che l'operazione è esente da imposizione.
In caso di premorienza del donatario (la mamma), salvo clausola di reversibilità che chiaramente è da consigliarsi (cioè la donazione in cui il donante (ella dottore) dichiara che per il caso in cui morirà prima il donatario, oppure moriranno prima i suoi figli o discendenti) la donazione dovrà considerarsi risolta e dovranno essere restituiti i beni donati liberi da ogni peso o vincolo costituito dal donatario.
In tal caso, qualora il donatario abbia venduto i beni donati a terzi, all'atto della morte del donatario i terzi dovranno restituire i beni al donante, e costoro potranno pretendere la restituzione soltanto del prezzo pagato per l'acquisto. La farmacia, salvo disposizione testamentarie, passa agli eredi legittimi (ancora lei e suoi fratelli se ci sono o figli di questi).
Ricordo inoltre che la donazione, come ogni contratto, può sciogliersi solo per le cause previste dalla legge. In due casi ne è ammessa la revoca: ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli (cioè a dire se ella dottore mettesse al mondo qualche pargolo dopo la donazione, ovvero scoprisse di averne qualcuno disseminato per il mondo, di cui non ne conosceva l'esistenza). La revoca è frutto di un'iniziativa unilaterale del donante, che ha infatti il diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi previsti.
Diverso è il caso dell'azione revocatoria, la quale richiede la frode ai creditori, i quali sono i soli legittimati ad agire. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario alla restituzione dei beni: non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sulla cosa donata prima della proposizione della domanda, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa.

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