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DONAZIONE IN LINEA RETTA
Sto valutando l'eventualità di donare la titolarità a mia madre farmacista. Fiscalmente, questo passaggio che oneri comporta? In caso di morte, sarei comunque io l'erede legittimo della farmacia?
La donazione di farmacia ad un parente in linea retta è esente allo stato attuale da imposizione fiscale, o meglio sconta un'imposta del 4% con una franchigia di 1.000.000 di euro; il valore di avviamento non crea imponibile, per cui ritenendo che esso rappresenti la parte maggiormente cospicua di valore, possiamo affermare che l'operazione è esente da imposizione.
In caso di premorienza del donatario (la mamma), salvo clausola di reversibilità che chiaramente è da consigliarsi (cioè la donazione in cui il donante (ella dottore) dichiara che per il caso in cui morirà prima il donatario, oppure moriranno prima i suoi figli o discendenti) la donazione dovrà considerarsi risolta e dovranno essere restituiti i beni donati liberi da ogni peso o vincolo costituito dal donatario.
In tal caso, qualora il donatario abbia venduto i beni donati a terzi, all'atto della morte del donatario i terzi dovranno restituire i beni al donante, e costoro potranno pretendere la restituzione soltanto del prezzo pagato per l'acquisto. La farmacia, salvo disposizione testamentarie, passa agli eredi legittimi (ancora lei e suoi fratelli se ci sono o figli di questi).
Ricordo inoltre che la donazione, come ogni contratto, può sciogliersi solo per le cause previste dalla legge. In due casi ne è ammessa la revoca: ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli (cioè a dire se ella dottore mettesse al mondo qualche pargolo dopo la donazione, ovvero scoprisse di averne qualcuno disseminato per il mondo, di cui non ne conosceva l'esistenza). La revoca è frutto di un'iniziativa unilaterale del donante, che ha infatti il diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi previsti.
Diverso è il caso dell'azione revocatoria, la quale richiede la frode ai creditori, i quali sono i soli legittimati ad agire. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario alla restituzione dei beni: non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sulla cosa donata prima della proposizione della domanda, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa.