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DONAZIONE DI QUOTE
Sono farmacista e socio della farmacia assieme a mia padre, che ora vorrebbe farmi donazione delle sue quote.
Nel documento di donazione, redatto dal notaio, il valore delle quote cedute si calcola rispetto al capitale sociale della farmacia?
La società snc, può essere mantenuta facendo entrare mia moglie, non farmacista, come associata?
Il codice civile, al punto 4) dell’art. 2272 chiarisce che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci se, nel termine di sei mesi, questa non è ricostituita. La forma societaria della Snc non può essere mantenuta facendo entrare nella compagine sociale la moglie non farmacista, in quanto, ai sensi dell’art. 7 della Legge 362/91, qualora la titolarità della farmacia sia attribuita ad una società di persone, i soci devono essere soltanto farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società. Potrebbe, eventualmente, essere considerata la possibilità prospettata dal disegno di legge sulla concorrenza, ora in esame al Senato, che prevede l’ingresso nel mondo della farmacie delle società di capitali, con la possibilità per i soci di essere anche non farmacisti (purché, la direzione della farmacia venga, comunque, affidata ad un farmacista in possesso dei requisiti di idoneità).
Per quanto concerne la determinazione del valore delle quote societarie da parte del notaio nell’atto di donazione, si applica la disposizione di cui all’art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs 346/90, secondo la quale, per le quote di società non azionarie, la base imponibile è determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente all’ammontare del Patrimonio Netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, adeguato con i mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio, al quale il bilancio stesso si riferisce e la data della donazione.
Dott.ssa Federica Salvagno - Studio Brunello e Partner