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DONAZIONE A PIU’ SOGGETTI
Avrei scelto la strada della donazione per trasferire la titolarietà della farmacia a mia figlia e a mia nuora, entrambe laureate, ma ho dei dubbi sulla "procedura", mi risulta che l'atto di donazione e la costituzione della snc tra i due futuri proprietari debbano avvenire contestualmente, ma il notaio a cui mi sono rivolto sostiene che si possa fare in date differenti.
Inoltre ho un dubbio sull'inizio dell'operatività della nuova snc, fiscalmente la nuova snc inizia ad operare solo dopo l'assegnazione da parte della asl della nuova titolarietà?
La donazione di farmacia effettuata a piu' donatari comporta la trasmissione del diritto di esercizio e contestualmente della connessa azienda commerciale a norma dell'articolo 12 della Legge Farmaceutica 475/1968.
Ne discende che si impone una regolarizzazione conseguente della comunione creatasi in società di persona (società in nome collettivo o in accomandita semplice).
Gioverebbe che gli atti siano contestuali, ma essendo la donazione e la successiva regolarizzazione in società personale assoggettati alla delibera autorizzativa della autorità amministrativa (ASL o regione) ne discende che non vi è regola alcuna a che gli atti debbano essere effettuati in rapida consequenzialità.
Mi pare di poter essere d'accordo con il suo notaio.
Per quanto riguarda il secondo quesito:
è posto il problema di determinare il momento in cui può ritenersi avvenuto il trasferimento della titolarità di una farmacia; e ci si è chiesto se esso debba individuarsi in quello nel quale le parti stipulano il relativo contratto oppure nell'altro del "riconoscimento" amministrativo dello stesso. Ciò in relazione al disposto del terzo comma dell'art. 12, legge 2 aprile 1968, n. 475,
secondo cui "il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale (ora ASL)".
Deve tenersi conto che, nel sistema dell'art. 12 cit. e nelle modifiche introdotte dalla legge del 1991, può assumere rilievo ad una pluralità di fini: da un lato in quanto, ai sensi del primo comma della disposizione, il "trasferimento" può avvenire solo "decorsi tre anni dalla conseguita titolarità"; da un altro in quanto non è consentito concorrere all'assegnazione di una nuova farmacia "se non sono decorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento" (così il quarto comma); e da un altro ancora poiché "al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione" (settimo comma).
Ne risulta quindi una situazione per la quale l'anticipazione di quel momento all'atto traslativo inter partes per un verso, nel secondo caso, è tale da ampliare le possibilità operative del privato, ma per l'altro, nel primo e nel terzo caso, vale a restringerle.
E ne risulta di conseguenza la fondamentale ambiguità, in sostanza l'impraticabilità, di una linea interpretativa la quale volesse assumere come obiettivo giuspolitico quello di agevolare le scelte in proposito dell'autonomia privata oppure, al contrario, di accentuare la funzione del controllo pubblicistico.
Deve quindi prendersi atto che ogni soluzione è inevitabilmente aleatoria. Ma deve anche tenersi presente che, al di là della scelta di vertice tra una prospettiva pubblicistica ed un'altra privatistica, l'angolo di visuale adottato dalla norma deve probabilmente considerarsi quello che guarda all'effettività della gestione dell'azienda farmaceutica e che esso sembra logicamente collegato al momento del "riconoscimento" amministrativo e cio' anche dal versante fiscale. La S.n.c costituita inizierà ad essere quindi operativa dal momento in cui viene riconosciuta titolare e non dalla data dell'atto notarile.
Convince in tal senso la regola posta nell'undicesimo comma dell'art. 12 cit., secondo il quale il trasferimento della titolarità della farmacia non è ritenuto valido se non accompagnato dal trasferimento dell'azienda commerciale. E convince soprattutto la regola del sesto comma, per cui "il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità".
Questo del resto sembra l'orientamento, pur manifestatosi per finalità tra loro spesso non coincidenti, della prevalente giurisprudenza.
La prospettiva è in sostanza quella per cui, essendo l'atto privato valido ed operante inter partes, il suo effetto di consentire all'acquirente di esercitare l'attività farmaceutica e quello di determinare il trasferimento della relativa azienda restano subordinati all'adozione del provvedimento autorizzatorio della pubblica amministrazione.