Utifar
Documentazione del trasferimento
In procinto di trasferire la titolarità a mio figlio, mi piacerebbe avere una lista aggiornata dei documenti, certificazioni e ottemperanze varie per la detta operazione. Ciò anche alla luce dei più recenti provvedimenti (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc.).
Il trasferimento di titolarità, sia per atto oneroso che per atto gratuito, impone una serie di incombenze sia amministrative che fiscali; cerco di riassumerle in quanto alcune vengono o possono essere svolte direttamente dal notaio rogante l'atto di trasferimento. Una volta stipulato l'atto ( vendita o donazione che sia) occorre: a) ovviamente richiedere il riconoscimento della titolarità alla Autorità Sanitaria Locale allegando copia autentica dell'atto e la documentazione di rito richiesta; b) iscrivere la nuova farmacia all' IVA e al Registro Imprese (allegando copia della delibera di riconoscimento); c) presentare al Comune di sede il documento sostitutivo della licenza commerciale (Modello COM1) sia per l'inizio attività del figlio che per la chiusura del cedente; d) volturare il registratore di cassa; e) provvedere alla vidimazione e/o costituzione dei nuovi libri sociali e del registro stupefacenti; f) provvedere alla denuncia di avveramento condizione per la liquidazione dell'imposta proporzionale di registro (sempre che non si tratti di donazione di farmacia); g) volturare tutti i contratti in essere con la vecchia farmacia; h) notificare eventualmente al locatore dei muri la cessione di azienda. In materia di privacy il DL 112/008 prevede una serie di semplificazioni con la non obbligatorietà della redazione del DPS per i titolari che trattano i dati sensibili dei propri collaboratori solo al fine di adempiere correttamente agli obblighi contributivi. Non è necessaria anche una nuova notifica (art. 37 comma 1) a meno che la farmacia attraverso fidelity cards faccia uso di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, ovvero ad analizzare abitudini o scelte di consumo (cosi detta attività di profilazione della clientela per strategie di mercato). Per la sicurezza sul lavoro Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 a carico dei nuovi datori di lavoro, che abbiano alle loro dipendenze anche un solo lavoratore, sono:
- elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, o Autocertificazione attestante l'avvenuta valutazione.
- comunicazione, da inviare alla ASL ed all'Ispettorato del lavoro, della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I Contenuti della comunicazione sono i seguenti:
1. dichiarare di avere le capacità di svolgere direttamente i compiti di RSPP;
2. dichiarare di aver ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi, o autocertificazione attestante l'avvenuta valutazione e di aver ottemperato agli obblighi previsti);
3. fornire relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni riportati nel registro infortuni;
4. fornire l'attestato di frequenza ad un corso di formazione di 16 ore. Dichiarare:
- Di avere informato e formato i lavoratori sui rischi presenti nella propria attività.
- Di aver fornito (se necessario) i Dispositivi di Protezione Individuale.
- Di essere in possesso del documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore (se trattasi di attività rumorosa).
- Custodire sul luogo di lavoro il registro infortuni, vidimato dalla ASL competente.
- Di aver nominato il medico competente (ove previsto).
- Di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso (previ corsi di formazione).
- Di essere in possesso del certificato di conformità degli impianti elettrici. Quando ricorrono determinate condizioni, la ditta deve essere in possesso anche:
- del certificato di prevenzione incendi;
- della denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche;
- della denuncia dell'impianto elettrico in locali a rischio incendio;
• della denuncia di installazione e verbali delle verifiche degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg non azionati a mano.