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01 aprile 2008
Richiesta

Siamo quattro sorelle e nell'Ottobre del 2005 abbiamo ereditato da nostro padre la farmacia: attualmente siamo pertanto in gestione provvisoria. Delle quattro eredi una sola è attualmente laureata in farmacia ed abilitata. Volendo risolvere la gestione provvisoria e far assumere la titolarità all'unico soggetto attualmente qualificato, qual è la strada migliore da seguire sia in ambito fiscale che legale?

Consulenza

Le norme del Codice Civile in tema di comunione dei diritti, sono palese espressione della sua transitorietà. Il primo comma dell'articolo 713 codice civile dispone, infatti: i coeredi possono sempre domandare la divisione. Quindi il partecipante alla comunione, richiedendo la divisione, esercita un così detto diritto potestativo, infatti, egli ha il potere, mediante un proprio atto di volontà, di influire sulla sfera giuridica altrui, modificandola; ne deriva che gli altri partecipanti alla comunione non possono opporsi alla cessazione della comunione e quindi alla divisione.
La comunione cessa, normalmente, con la divisione giudiziale o convenzionale, per mezzo della quale ciascun coerede ottiene in proprietà esclusiva una parte del bene comune di valore pari al valore della quota spettante a ciascuno per legge o testamento.
Non si può escludere che i coeredi decidano di dividere, anziché l'intera eredità, una parte soltanto di essa; in tal caso permane lo stato di comunione riguardo ai beni che non sono stati oggetto di divisione.
Alla divisione si può addivenire o contrattualmente, o giudizialmente.
La divisione contrattuale o amichevole consiste in un accordo stragiudiziale attraverso il quale i coeredi si dividono i beni compresi nella massa comune, dando loro un assetto individuale.
Si ricorre invece alla divisione giudiziale allorchè non sia stato raggiunto l'accordo di divisione contrattuale. Attraverso il giudizio di divisione, viene accertato il diritto di ciascun condividente ad una quota ideale del patrimonio ereditario e si ha la sua trasformazione in diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione dei beni.
Giudice competente è quello del luogo dell'apertura della successione e le operazioni di divisione ai sensi dell'articolo 786 del Codice di Procedura Civile sono dirette dal Giudice Istruttore, il quale può delegarne la direzione ad un notaio.
Qualora la farmacia venga assegnata ad un coerede prima del trascorrere di un quinquennio l'operazione è esente da imposizione fiscale. Per quanto riguarda i diritti dei coeredi non intestatari, consiglierei il ricorso ad una cointeressenza, per la quale occorre una valutazione, come su detto più approfondita, non escludendo altre possibilità che possano creare una sorta di rinnovata comunione sugli utili della farmacia.
Consiglio un intervento sollecito e diretto al fine di evitare imposizioni fiscali di certo peso.

AFK
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