Utifar
Distruzioni per perdite d'acqua
In seguito ad una perdita di acqua nell'appartamento situato sopra il locale della farmacia verificatosi durante la chiusura notturna, ho subito danni notevoli. Oltre ai danni alla struttura, ci sono alcuni prodotti ormai invendibili. Inoltre sono risultate rovinate alcune cartelle contenenti documentazione varia, fatture, ricevute ed alcuni registri. I quesiti che sottopongo:
1 per poter detrarre questa perdita di magazzino che documentazione dovrei allegare?
2 se il registro stupefacenti dovesse risultare inutilizzabile e fosse necessario usarne uno nuovo, in che modo effettuare la registrazione delle varie sostanze, con quale data riportarle?
Per quanto concerne la distruzione dei prodotti destinati alla vendita deve essere presentata una denuncia all'Autorità o un verbale dei Vigili del Fuoco dove il titolare sommariamente descrive le merci divenute invendibili.
Il caso della perdita, distruzione accidentale o di furto dei documenti contabili manca di una norma specifica che ne disciplini le conseguenze.
L'unico caso preso in considerazione è quello dell'articolo 39 comma 2 lettera c), che, qualora le scritture contabili non sono disponibili per "causa di forza maggiore", attribuisce all'Ufficio il potere di determinazione induttiva del reddito, avvalendosi anche di presunzioni semplici, nonché prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.
La causa di forza maggiore è quella in cui l'evento si manifesta malgrado l'adozione di un comportamento diligente come nel caso di specie.
Per effetto di tale situazione normativa, è evidente come sia abbastanza oscuro il comportamento che il contribuente deve seguire nel caso in cui le scritture, per motivi indipendenti dalla propria volontà, vengano perdute.
L'unica conclusione che si può trarre, a fronte della norma succitata, è che, nel caso di smarrimento (ipotesi che non può certamente annoverarsi tra le cause "di forza maggiore"), l'Ufficio dovrà applicare l'accertamento analitico e non quello induttivo in caso di eventuale richiesta.
Ciò non può dirsi, invece, per i casi di furto o di distruzione per incendio, che possono rientrare nei casi di forza maggiore.
Questo non vuol dire, ovviamente, che il contribuente, che nonostante la propria buona volontà abbia avuto distrutti o rubati i documenti e le scritture contabili, sia esonerato dal fare alcunché per rimediare al danno.
Al contrario, la giurisprudenza infatti pare concorde nell'affermare che il contribuente, successivamente all'evento dannoso, abbia il dovere di adoperarsi per ricostruire i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte.
In particolare la R.M. n. 445366 del 27/7/91 ha previsto l'obbligo di annotare nuovamente le registrazioni sul registro bollato aziendale, apponendo su ciascuna nuova pagina il riferimento al numero di foglio corrispondente alla precedente registrazione andata perduta.
E' evidente che un comportamento positivo del contribuente, improntato alla attiva collaborazione nella ricostruzione delle scritture contabili, non potrà non essere favorevolmente valutato nell'ambito dell'eventuale contestazione dell'accertamento fiscale.
Nella risoluzione di tale problema, però, un aiuto viene sia dalla considerazione che ormai la contabilità è tenuta in maniera informatica, sia dalla disciplina che ha semplificato la tenuta dei libri contabili (Legge n. 383/01, per il cui contenuto rinvio ad un precedente articolo).
Essa infatti, avendo soppresso l'obbligo della bollatura e vidimazione dei libri diversi da quelli cc.dd. sociali (quali ad esempio il libro verbali assemblee, o il libro verbali del C.d.A.), permette di poter ristampare in qualunque momento le scritture, per cui, fermo restando che per il passato resta valida la regola disposta dalla succitata risoluzione ministeriale, oggi si può ammettere una
nuova istituzione del libri mancanti, numerando le pagine necessarie e provvedendo alla ristampa dei registri smarriti o distrutti.
Tutto ciò, si ribadisce, nei limiti in cui si applica la nuova norma semplificatrice, ossia in riferimento ai libri contabili, e non anche a quelli sociali.
E' utile, comunque, prima di procedere alla ristampa dei registri che sono andati perduti, procedere con una denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza.
Nel diverso caso in cui la perdita riguardi anche le fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, il contribuente avrà l'arduo compito di contattare tutti gli interlocutori (clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie.
Si segnala infine che, in base alla sentenza della Cassazione n. 10238/97, incombe al contribuente l'onere di provare l'affermata distruzione dei documenti contabili, e ciò in quanto, in base alle basilari regole processuali, la enunciazione di un fatto positivo deve essere provata da chi lo adduce.
Per gli stupefacenti:
1 In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della salute.
2 Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.