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DISTANZA MINIMA
Sono un titolare di farmacia che dovrebbe spostare la propria sede. I nuovi locali si trovano al confine della pianta organica. Vorrei sapere in quale momento il nuovo locale diventa riferimento per i famosi 200 metri di distanza minima tra due sedi. Stipulato il compromesso, all’atto del locale o una volta trasferita la farmacia?
Nonostante le rilevanti modifiche, apportate alle leggi sulla farmacia, dal D.L. 1/2012 convertite con modificazioni nella Legge 27/2012, la distanza minima tra esercizi farmaceutici dettata dall’art. 1, co. 4, L. 475/1968 è rimasta invariata. Detta distanza, ovviamente, deve essere verificata al momento della richiesta di autorizzazione al trasferimento dell’esercizio formulata dall’interessato alle competenti Autorità le quali oltre a controllare detta distanza richiederanno la documentazione attestante la regolarità dei locali ove si intende esercitare l’attività.
Avv. Paolo Leopardi