Utifar
Dispensazione di medicinali stupefacenti
Vorrei una delucidazione in merito ad un aspetto della nuova disciplina dei medicinali ad azione stupefacente, e precisamente su quello riguardante la modalità di spedizione di una ricetta del Ssn prescrivente stupefacenti dell'allegato III bis. In questo caso, la legge contempla l'obbligo del farmacista di apporre il timbro e la data di spedizione della ricetta sul retro della ricetta, ma non fornisce indicazioni su quale spazio della ricetta è possibile annotare il nome, cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.
Come le è noto, la legge 15 marzo 2010, n. 38 ha introdotto modifiche alla precedente displina delle sostanze stupefacenti e psicotrope con l'obiettivo di semplificare la prescrizione e la dispensazione dei medicinali destinati alla terapia del dolore. A tale proposito, per rispondere al suo quesito, le riporto il comma 4-bis dell'art. 43 del DPR 309/90 ed i commi da 1 a 3 dell'art. 45.
Art. 43. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.
Art. 45. Dispensazione dei medicinali
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
Come può notare, il nuovo testo della legge non precisa dove debbano essere annotati gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente. In assenza di spazio sul fronte della ricetta, ritengo legittima l'apposizione sul retro. Per quanto attiene invece alla data ed al timbro della farmacia, trattandosi di ricetta Ssn, ritengo che debbano essere apposti negli spazi ad essi dedicati sul fronte del modello.