Utifar
Dispensazione di cloroformio
Mi è stato richiesto del cloroformio da parte dell’Asl. Devo seguire una procedura particolare nel dispensarlo? Richiede una ricetta non ripetibile?
La vendita/dispensazione di cloroformio anche ad una Asl richiede preventiva richiesta redatta da un medico operante nella Asl stessa e recante l’indicazione a quale uso deve servire. Qualora il quantitativo richiesto escludesse l’eventuale uso terapeutico, la sostanza potrebbe essere utilizzata per altri scopi sanitari che devono essere indicati sulla richiesta. Il cloroformio non compare in Tabella 3 F.U. XII ma è comunque da considerarsi sostanza tossica e come tale deve essere gestita. In pratica se sono richiesti quantitativi non terapeutici la fornitura da parte della farmacia è, a parere dello scrivente, equiparabile alla fornitura di cui all’art. 147 TULS (R.D. 1265/1934) laddove si dispone che i farmacisti e i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute .... In ogni caso debbono notare in un registro speciale (leggasi quaderno non vidimato), da presentarsi all’autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.
Si ritiene che per ottemperare il dettato della norma sia sufficiente, trattandosi probabilmente di fornitura occasionale, di conservare la copia della fattura del proprio fornitore unitamente alla richiesta del medico della Asl e alla copia della propria fattura emessa nei confronti della Asl e conservarla per cinque anni.
Prof. Maurizio Cini