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DIREZIONE DI PARAFARMACIA
Nella mia qualità di titolare di farmacia privata posso aprire una parafarmacia nella quale porre come direttore un farmacista, mio dipendente?
Anche ai titolari di farmacia è consentito aprire esercizi commerciali denominati "parafarmacie" ed affidare la loro direzione a farmacisti dipendenti. Il c.d. Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) prevede che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono così definiti: d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e). Il titolare di farmacia può aprire e gestire un esercizio commerciale di qualsivoglia genere, nulla gli vieta pertanto di aprire e gestire un comune esercizio commerciale in cui si vendano farmaci da banco o di automedicazione nonché tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, con l'unica differenza che in questi esercizi è richiesta la presenza
di un farmacista iscritto all'ordine.
Prof. Maurizio Cini