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14 luglio 2014
Richiesta

 

Non potendo piú ricoprire dal 2015, per motivi di età, il ruolo di direttore responsabile di una farmacia in SNC, gradirei sapere quanto segue:

1) qual è il limite di età consentito?

2) oltre tale limite si puó sempre essere soci?

Consulenza

 

L’art. 11, comma 17, del DL 1/2012 stabilisce che “La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale”. Nel corso del 2012, L’Enpaf ha innalzato l’età pensionabile a 68 anni con decorrenza 1/1/2013, età alla quale si dovrà fare riferimento alla fatidica data dell’1/1/2015 a cui è stata differita l’entrata in vigore del provvedimento. Tale norma, che non fa decadere dalla titolarità della farmacia o dall’idoneità ad essere socio di una società di farmacisti, impone che la direzione della farmacia venga affidata a soggetto ‘più giovane’. L’interpretazione sistematica delle norme di riferimento fa sicuramente propendere per la possibilità che la direzione possa essere assunta anche da un farmacista estraneo alla compagine sociale, ma la questione è ancora dibattuta e a nulla rileva la ripartizione percentuale delle quote tra i soci o l’intestazione della società.

Studio Brunello

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