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DIRETTORE DI FARMACIA RURALE
Farmacista collaboratore da un anno, regolarmente iscritto all'Ordine, avendo ricevuto la proposta di entrare in società con una bassa percentuale a titolo di direttore di farmacia rurale in una provincia diversa, chiedo:
1 è possibile ricevere questa carica con meno di due anni di tirocinio post-laurea?
2 sono obbligato a iscrivermi all'Ordine dell'altra provincia?
3 la carica di direttore mi permetterà di diventare in un'altra farmacia socio maggioritario?
4 il mio punteggio maturato come direttore di farmacia rurale ha ancora ai fini concorsuali un valore doppio?
Com'è noto, una delle novità introdotte dal DL "Bersani" è la possibilità per le società tra farmacisti di essere titolari di più di una farmacia (fino a un massimo di quattro e tutte ubicate nella provincia in cui ha sede la società).
Occorre rammentare che, in base all'art. 7, comma 3, della legge 362/1991, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. Inoltre, in base agli artt. 378 e 121 del TULS RD 1265/1934, le farmacie il cui titolare non sia farmacista (e tale è appunto il caso delle farmacie private gestite da società tra farmacisti, nelle quali titolare è la stessa società e non i singoli soci) debbono avere, per direttore responsabile, un farmacista iscritto all'Albo professionale, e il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia nonché di rivestire la posizione di socio.
Dalle disposizioni sopra richiamate, discende che ciascun socio può essere direttore responsabile di una sola farmacia, con la conseguenza che, qualora la società assuma la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà comunque essere almeno pari al numero delle farmacie di cui la società stessa è titolare.
Nello specifico della consulenza:
1 quanto alla necessità del requisito dell'idoneità esso rimane ancora vigente, anche se come è noto è in fase di approvazione una disposizione abrogativa;
2 non è più necessaria l'iscrizione all'Ordine della Provincia in cui ha sede la società per espressa modifica del punto 7 articolo 7 Legge 362/1991;
3 come su detto vi è un'incompatibilità tra l'essere direttore contemporaneamente in due o più società titolari di farmacia, ma nulla impedisce che un farmacista possa essere socio in più società titolari di farmacia a prescindere dalle quote possedute purchè sia direttore di una sola di esse; in caso di cessione delle partecipazioni il farmacista può assumere senza alcun rispetto di limiti di tempo un'altra farmacia o quote di società titolare di farmacia;
4 la Corte Costituzionale ha ritenuto ancora vigente l'articolo 9 della Legge n. 221/1968 ("Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"), il quale, com'é noto, riconosce maggiorazioni di punteggio per i farmacisti che hanno esercitato in farmacie rurali. Tuttavia, si rileva che quest'affermazione della Corte Costituzionale si pone in netto contrasto con il più recente orientamento del Consiglio di Stato, il quale ha invece ritenuto tacitamente abrogato l'articolo in questione.