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Dietista in farmacia
Sono una farmacista, socia in una s.a.s. che è titolare di una farmacia; essendomi inoltre laureata in Dietistica, desidero sapere se posso svolgere anche questa attività nell'ambito della farmacia.
Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista) prevede gli specifici atti di competenza del dietista:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Trattandosi di professione tecnico-sanitaria (area tecnico-assistenziale) potrebbe confliggere, se esercitata contemporaneamente all'attività di farmacista in farmacia, con l'art. 102 TULS che prevede che i farmacisti non possono cumulare l'esercizio della professione con quello di nessun'altra professione sanitaria. Tuttavia si ritiene che tale incompatibilità possa venire superata in tempi relativamente brevi mediante modifica dell'art. 102 stesso.
E' notizia recente che nella seduta del 26 febbraio, il Senato ha esaminato e approvato, senza modifiche rispetto al testo uscito dalle Commissioni, l'articolo 9 dell'AS 1082.
I primi due commi dell'articolo contengono, come noto, una delega al Governo per l'individuazione dei servizi socio-sanitari delle farmacie.
Sono così stati respinti gli emendamenti presentati in aula, ma l'emendamento 9.17, a firma del Senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri, è stato trasformato in un ordine del giorno poi accolto dal Governo. L'emendamento 9.17 era volto a eliminare la presunta l'incompatibilità di cui all'art. 102 TULS, rendendo così possibile l'esercizio in farmacia delle professioni sanitarie a eccezione di quelle che abilitano alla prescrizione. In questo modo, per esempio, sarebbe possibile in farmacia l'opera dell'infermiere.
Si ritiene, infine, che attenendosi rigorosamente alle prerogative stabilite dal D.M. 744/94, l'attività possa essere esercitata anche in farmacia dal momento che non è prevista alcuna possibilità prescrittiva dei medicinali.