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01 marzo 2007
Richiesta

In seguito all'approvazione delle Legge finanziaria, gradirei conoscere le nuove disposizioni circa la detrazione delle spese per i farmaci, nonché l'obbligo a carico del farmacista in merito all'emissione dello scontrino fiscale idoneo per la detrazione delle spese relative all'acquisto di medicinali.

Consulenza

La normativa tributaria in materia di deduzioni di spese mediche e farmaceutiche non è stata sostanzialmente modificata dalla attuale finanziaria. Il trattamento prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie.
Le prime, se sostenute da una persona con handicap grave o nel suo interesse, possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo.
Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede le ex 250.000 lire.
Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle relative:
• all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
• al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
• al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• al personale con la qualifica di educatore professionale;
• al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero.
La Legge 342/2000 ha previsto relativamente agli oneri sostenuti per l'assistenza specifica, una agevolazione più blanda per qualsiasi contribuente che quindi, anche se non è interessato da una grave disabilità, potrà comunque detrarre (e non dedurre) le spese sostenute, potrà cioè "sottrarre" il 19% di queste dall'imposta lorda dovuta all'Erario.
Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli ) rientrano:
• prestazioni chirurgiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
• prestazioni specialistiche;
• acquisto o affitto di protesi sanitarie;
• acquisto di medicinali;
• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
La detrazione spettante su tali spese (19%) è relativa solo alla parte che eccede le ex 250.000 lire complessive.
Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie.
• la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
• per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.
Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Per quanto riguarda lo scontrino con indicazione del codice fiscale del contribuente (art. 1, commi 28 e 29 Legge Finanziaria 2007) si osserva: in materia di deduzioni e detrazioni fiscali, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino direttamente dal destinatario.

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