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01 aprile 2008
Richiesta

Ora che la normativa richiede il codice fiscale di chi scarica sullo scontrino (oltre che scontrino parlante), è ancora necessario che il paziente tenga copia delle ricette (quando si tratta di farmaci appunto con ricetta e non di sop o otc) per eventuali controlli futuri del fisco?

Consulenza

L'articolo 39, comma 3, D.L 159/2007 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 circa i contenuti e la decorrenza dell'utilizzo dello scontrino "parlante".
In altre parole, per beneficiare della deduzione o detrazione di cui agli articoli 10 e 15 TUIR il contribuente, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dovrà essere in possesso del solo scontrino "parlante" e non sarà più possibile utilizzare documenti integrativi rilasciati dalle farmacie.
E' però in ogni caso fatto l'obbligo per il contribuente di possedere unitamente allo scontrino:
a) per i ticket: copia della ricetta rilasciata dal medico di base;
b) per i medicinali acquistabili con prescrizione medica la copia o l'originale della ricetta del medico.

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