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01 aprile 2008
Richiesta

Desidererei conoscere le modalità di detrazione fiscale per acquisto auto destinata ad un dipendente della farmacia.

Consulenza

La concessione di autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti assume rilevanza sia in ambito IVA che in ambito ID. Nei due ambiti impositivi, il trattamento fiscale dipende da variabili diverse.
In ambito IVA il trattamento dei costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo è diverso a seconda che al dipendente venga o meno addebitato (mediante emissione di regolare fattura) il corrispettivo per l'utilizzo del veicolo: se al dipendente viene fatturato il corrispettivo dell'utilizzo del veicolo, l'IVA pagata su acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo è detraibile al 100%.
La Risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali del ministero dell'Economia e della Finanza n. 6 del 20 febbraio 2008 ha recentemente chiarito che l'auto si deve considerare "utilizzata esclusivamente nell'esercizio dell'impresa" se al dipendente non viene fatturato il corrispettivo dell'utilizzo del veicolo. In questo caso l'IVA pagata su acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo è detraibile in misura limitata pari al 40%. Si tenga presente che, se fatturato, il corrispettivo deve essere assunto al suo valore normale, calcolato in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 6, D.P.R. 633/1972, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, in misura almeno pari al "30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km. calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'IVA nello stesso inclusa".
In ambito I.D il trattamento dei costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo è diverso a seconda che al dipendente venga o meno attribuito (in busta paga) il fringe benefit, ovvero un compenso in natura, per l'utilizzo del veicolo:
1 se al dipendente viene attribuito in busta paga il fringe benefit, i costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo sono detraibili in misura limitata pari al 90%;
2 se al dipendente non viene attribuito in busta paga il fringe benefit, i costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo sono detraibili in misura limitata pari al 40%.
Si tenga presente che (se attribuito) il fringe benefit deve essere calcolato in base a quanto previsto dall'art. 51, comma 4, D.P.R. 917/1986, ovvero in misura almeno pari al "30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km. calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'IVA nello stesso inclusa". Da notare che la misura del corrispettivo fatturato come valore normale in ambito IVA coincide con il "fringe benefit" attribuito come compenso in natura in ambito ID.

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