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DETRARRE LE PRESTAZIONI SANITARIE
Spesso, gli utenti ci chiedono se tutte le ricevute delle professioni sanitarie siano effettivamente detraibili.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19 dell’1 giugno 2012 ha rivisto il proprio precedente orientamento espresso nella Circolare n. 39 dell’1 luglio 2010, secondo cui la detraibilità di tali spese era subordinata alla prescrizione da parte di un medico. Ne consegue che oggi sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali individuate all’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2001 anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare:
• la relativa figura professionale;
• la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le figure professionali che rientrano nell’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2001 sono, oltre al podologo, il fisioterapista, il logopedista, l’ortottista – assistente di oftalmologia, il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il terapista occupazionale, l’educatore professionale.
Al fine di essere il più possibile esaustivi, riportiamo uno stralcio del Decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001 nel quale si è provveduto alla “Definizione delle figure professionali” in ambito sanitario:
Art. 1.
Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.
Art. 2.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Art. 3.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Art. 4.
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
Art. 5.
Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Studio Brunello