Utifar
decentramento
La mia farmacia è posizionata nella fascia a ridosso del centro storico e nelle mie strette vicinanze il Comune aprirà tra breve una farmacia aperta 24 ore su 24.
Il mio quesito è questo: posso spostare la mia farmacia in zona periferica, non servita da altra farmacia, ma con utenza, in deroga alla pianta organica?
Si rammenta in primo luogo che i locali di una farmacia possono essere spostati all'interno dei confini della propria sede farmaceutica rispettando 200 metri di distanza (calcolati percorrendo la via pedonale più breve) dalla farmacia più vicina (art. 1, comma 4, Legge 475/1968 come modificato dalla Legge 362/1991).
Il cosiddetto decentramento delle farmacie, cioè lo spostamento dei locali di una farmacia dalle zone centrali della città verso nuovi insediamenti abitativi, richiede una modifica della pianta organica con l'individuazione di una o più nuove sedi farmaceutiche.
Il decentramento delle farmacie, è previsto dall'art. 5 della Legge 362/1991 di seguito riportato.
1) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art.1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Per quanto esposto (comma 1) prima dello spostamento occorre sia individuata almeno una nuova sede farmaceutica. Spetta alla pubblica amministrazione, con provvedimento amministrativo, individuare la sede o le sedi per il decentramento al momento della revisione della pianta organica, che avviene ogni due anni, entro il mese di dicembre di ogni anno pari e pubblicata sul Bollettino Regionale (art. 2, commi 4 e 5, Legge 475/1968).
In Emilia-Romagna, la p.a. competente è la Provincia e non più la Regione.
Si ritiene che detta amministrazione possa essere sollecitata all'individuazione di nuove sedi farmaceutiche destinate al decentramento, per interessamento congiunto di Federfarma ed Ordine dei farmacisti provinciali.