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31 agosto 2007
Richiesta

Essendo mia madre già titolare di una farmacia gestita sottoforma di impresa familiare chiedo
- Può la stessa formare una società (S.R.L o S.A.S.) con i due figli laureati ed abilitati in farmacia e nominare gli stessi direttori di farmacia pur conservando maggiori quote?
- I due figli nominati direttori di farmacia, possono partecipare ai concorsi per sedi farmaceutiche? Se si: si debbono dimettere dalla società prima di presentare la domanda? Quanto tempo prima?
- I componenti della società, dottori in farmacia, abilitati e direttori di farmacia, possono partecipare all'acquisto di quote in altre società, nell'ambito e fuori della stessa provincia?
- I componenti della società, direttori di farmacia, possono acquistare personalmente una farmacia nella stessa provincia o fuori?

Consulenza

La impropria trasformazione di un'impresa familiare in società è ammessa dal nostro ordinamento giuridico e dalla legislazione farmaceutica vigente. L'atto giuridico ad hoc consiste nel conferimento della farmacia in una delle Società ammesse dall'attuale ordinamento e cioè a dire Società in nome collettivo, in accomandita Semplice e Cooperativa. Non è ammessa secondo l'attuale previsione della Legge 362/1991 la titolarità della farmacia in forma di Società a responsabilità limitata (Srl).
Si tratterà di redigere un atto di conferimento dove l'attuale titolarità a liberazione delle quote assunte apporterà il diritto d'esercizio e l'azienda commerciale connessa mentre i collaboratori familiari, farmacisti abilitati, il loro diritto ex articolo 230n bis quali partecipi dell'impresa familiare (diritto agli utili non distribuiti e agli incrementi aziendali).
Nella società la distribuzione di quote dovrà risultare dai reciproci apporti e nulla osta che il socio non direttore abbia quote superiori ai direttori (anzi a seguito di conferimento ciò è normalmente la naturale conseguenza). Per quanto riguarda la partecipazione a concorsi, come è ben cognito nulla osta che i soci vi partecipino, salvo limitazioni del bando.
Secondo quanto previsto dal testo riformato della legge 362/1991 i soci della Società titolare di farmacia possono acquistare o costituire nuove società titolari purchè non rivestano in entrambe la qualifica di direttore sanitario, in poche parole è ammessa una pluripartecipazione con unidirezione. Rimane incompatibile la posizione tra socio di società titolare e titolare unico di farmacia.

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