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30 novembre 2007
Richiesta

In una società titolare di farmacia due soci detentori di quota maggioritaria recedono e subentra un altro socio al loro posto. Il costo del recesso può essere considerato una spesa ammortizzabile per la società?

Consulenza

La disciplina fiscale dell'operazione di recesso del socio di società di persone è stata recentemente regolamentata con l'inserimento dell'articolo 20-bis nel Tuir. L'aspetto che ha avuto regolamentazione è, tuttavia, solo il trattamento fiscale in capo al socio recedente, essendo invece ancora incerta la deducibilità del costo sostenuto dalla società.
In uno scenario normativo alquanto complesso e suscettibile di diverse interpretazioni, il Dlgs 247/05 ha introdotto nel Tuir l'articolo 20-bis che recita: «Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata». Questa norma risolve in modo sufficientemente certo lo scenario fiscale del socio.
Anzitutto, la norma succitata afferma che, ai fini della determinazione del reddito, si applica la stessa disciplina prevista dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in materia di recesso o liquidazione del socio di società di capitali. Quest'ultima norma statuisce che il reddito che si forma in questa operazione deve essere pari alla differenza tra la somma percepita (o il valore normale dei beni ricevuti) e il prezzo pagato per acquistare la partecipazione. Quando la norma parla di «prezzo pagato» è da intendersi «costo fiscalmente riconosciuto» della partecipazione.
Il trattamento della società: la somma eccedente il costo della partecipazione può essere dedotta dalla società di persone? A parere di chi scrive a questa domanda va data risposta positiva per diversi ordini di motivi. In primo luogo non può essere sottaciuto che già l'amministrazione finanziaria si è pronunciata sulla questione con la risoluzione ministeriale 127/E del 24 maggio 1995, affermando che il reddito che la società deve dichiarare è al netto della somma erogata al socio è per quest'ultimo imponibile. E, peraltro, non potrebbe che essere così, atteso che se il socio receduto dichiara quella somma, per evitare una duplice tassazione sul medesimo elemento imponibile, non può che concludersi che la società deduce la medesima somma. La normativa da allora (1995) non è affatto cambiata per cui non si vede ragione per modificare quella interpretazione.

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