Utifar
Controllo parafarmacie
Chiedo quali siano gli organi competenti per il controllo delle parafarmacie; nello specifico nel nostro paese esiste un'erboristeria-parafarmacia gestita da una laureata in farmacia che ha una dipendente con qualifica di commessa che è quasi sempre sola a lavorarci in quanto la titolare non vive tutto l'anno in paese.
La vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l'obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali (Circolare Ministero salute 3 ottobre 2006 n. 3, G.U. n. 232, 5.10.2006).
Pertanto, la vendita al pubblico di medicinali, da parte di personale non farmacista, anche in esercizi commerciali dove si vendono solo medicinali che non richiedono ricetta medica, configura l'ipotesi di abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 c.p.: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione". La sanzione ipotizzabile per il farmacista titolare dell'esercizio è quella di favoreggiamento all'esercizio abusivo.
In ogni caso, qualora il farmacista fosse assente, l'esercizio può continuare l'attività escludendo (mediante chiusura del reparto dedicato ai medicinali che, si ricorda, deve essere separato dal resto dell'esercizio) la vendita di medicinali.
Non vi è un organo designato al controllo delle parafarmacie. La vigilanza spetta alla ASL e a qualsiasi altra autorità di polizia.