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15 novembre 2010
Richiesta

Dai cambiamenti delle ultime normative non si capisce bene se è stata modificata anche la durata di conservazione (2 anni dall'ultima registrazione) del registro di carico e scarico dei reparti degli ospedali, e se è stata inoltre modificata la durata di conservazione del nuovo modello di bollettario buono acquisto immesso nel 2007 che attualmente sembra essere di cinque anni.

Consulenza

Si riporta più sotto il testo del 1° comma dell’art. 60 del DPR 309/90 come modificato dalla legge 15 marzo 2010, n. 38. Come si può leggere nella parte evidenziata, la conservazione del registro di entrata e uscita è ridotto a due anni sia per le farmacie aperte al pubblico che per quelle  ospedaliere. Per quanto attiene alla conservazione delle copie del bollettario buoni-acquisto trattenute dalle farmacie, trattandosi di documenti giustificativi delle operazioni annotate sul registro (assieme a verbali di distruzione, denunce ecc), è più che logico affermare, in assenza di precisa disposizione di legge, che la loro conservazione segua i medesimi tempi del registro.

Art. 60. Registro di entrata e uscita

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nel l'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.

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