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15 settembre 2010
Richiesta

La mia richiesta riguarda i tempi di conservazione delle prescrizioni veterinarie galeniche. Considerato acquisito il concetto che la ricetta veterinaria galenica è sempre non ripetibile, chiedo per quanto tempo vada conservata una ricetta galenica per animali da compagnia e quanto una ricetta galenica obbligatoriamente in triplice copia da inviare al Servizio veterinario della Asl per animali da reddito. Porgo due quesiti specifici:
1) Prescrizione di Potassio bromuro per cane in cps su ricetta bianca;
2) Prescrizione di acido acetilsalicilico polvere per uso interno per bovino o suino (ricetta in triplice copia).

Consulenza

1) La ricetta magistrale di cui al punto 1): bromuro di potassio cps destinata ad animale da compagnia formulata su ricettario personale del medico veterinario, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 10 (Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti), comma 1, lettera c), D.L.vo 193/2006 (Codice dei medicinali per uso veterinario). Il periodo di conservazione di questa ricetta si ricava dal dettato della norma di cui al 4° comma dell’art. 71, D.L.vo 193/2006 (come sostituito dal D.L.vo 143/2007): “.... la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all’ipotesi di prescrizione ad animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), n. 1 deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio”. Se ne deduce che la ricetta in argomento deve essere conservata per sei mesi trattandosi di ipotesi diversa da quella di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), n. 1, che riguarda la prescrizione di medicinale autorizzato per l’uso umano quando destinato ad animale da compagnia, nel qual caso la conservazione è di cinque anni.
2) La ricetta magistrale di cui al punto 2): acido acetilsalicilico polvere per uso interno per animali destinati alla produzione di alimenti (bovino, suino), formulata su ricetta veterinaria in triplice copia, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti) comma 1, lettera c), D.L.vo 193/2006. Il periodo di conservazione di tale ricetta si ricava dal dettato di cui all’art. 71, comma 2, del D.L.vo 193/2006 (come sostituito dal D.L.vo 143/2007), laddove si dispone che il titolare della farmacia deve conservare per 5 anni la documentazione di cui al comma 1, lettera b) tra cui è ricompresa (punto 6) la copia della prescrizione.

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