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30 settembre 2011
Richiesta

Una farmacia di un altro paese, quindi di un’altra pianta organica, può fare ritiro ricette e consegna a domicilio di farmaci nel mio paese e quindi nella mia pianta organica?

Consulenza

L’art. 15 del Codice Deontologico del Farmacista prevede l’ipotesi di “accaparramento di ricette”, applicabile al caso descritto nel quesito, e, vietandolo dispone che: “Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere”. Il Codice all’art. 28 prevede solamente la consegna a domicilio dei medicinali (ma non il ritiro delle ricette) giustificata da casi di effettiva necessità e a determinate condizioni?: “1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale. 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli art. 11, 12 e 36 (*) e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali”. (*) Art 11. - Libera scelta della farmacia 1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968. Art. 12 -Attività di consiglio e di consulenza 1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. 2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti. Art 36 - Riservatezza e segreto professionale 1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali. Esiste poi un dovere di correttezza nei confronti dei colleghi sancito dall’art. 16 del Codice: “Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze”. Infine l’art. 37, commi 2 e 4, dispone sulle infrazioni al Codice: “2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza. 3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale. 4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cara di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto”. Si consiglia di raccogliere le prove dell’accaparramento (testimonianze, eccetera) e fare immediatamente segnalazione all’Ordine.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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